Cassazione Civile, Ordinanza n. 02418/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2018 dell'importo di euro 1.605,00. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma le spese erano state compensate. La contribuente ha quindi proposto appello limitatamente al capo sulle spese e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello, ma ha a sua volta compensato le spese del secondo grado, richiamando come gravi ed eccezionali ragioni l'errore del giudice di primo grado che aveva imposto l'impugnazione e la mancata costituzione della società appellata. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che non ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di appello. La società ha resistito con controricorso. La censura è stata ritenuta fondata perché le ragioni addotte dal giudice tributario per compensare le spese erano giuridicamente inidonee: la mancata costituzione della parte soccombente è comportamento processualmente neutro e l'errore del giudice di primo grado non può ricadere sulla parte vittoriosa, né integra di per sé una delle ipotesi legittimanti la compensazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio di secondo grado e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito. Ha applicato il principio di soccombenza e ha condannato la società controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di secondo grado, liquidandole in euro 1.600,00 per compensi oltre accessori e con distrazione, nonché le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori. Il ricorso è stato dunque accolto integralmente sul capo relativo alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge in relazione alla statuizione sulle spese.
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per affermare che la compensazione delle spese nel processo tributario richiede presupposti legali specifici e motivazione esplicita.
art. 91 c.p.c.
richiamato come regola generale della soccombenza nella regolazione delle spese di lite.
art. 384, comma 2, c.p.c.
usato per decidere la causa nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; tali ragioni devono essere logicamente e giuridicamente idonee, altrimenti la statuizione è censurabile per violazione di legge.
- La mancata costituzione in giudizio della parte soccombente costituisce comportamento processualmente neutro e, da sola, non integra una ragione sufficiente per compensare le spese.
- L'errore del giudice di primo grado che abbia reso necessaria l'impugnazione non può essere posto a carico della parte vittoriosa e non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese del grado successivo.
- Quando la controversia richiede solo la correzione della regolazione delle spese e non ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito sulle spese applicando il principio di soccombenza.
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