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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02397/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente finale)

La controversia

Una società utilizzatrice finale di energia elettrica aveva agito in primo grado con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della società fornitrice per ottenere la restituzione delle somme corrisposte, a titolo di rivalsa, per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica relativa ai consumi del periodo novembre 2010-dicembre 2011, invocando la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo perché il pagamento trovava fonte nel rapporto contrattuale non contestato e non caducato; (2) erronea ritenuta incompatibilità dell'addizionale provinciale con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, sostenendo che la norma interna prevedeva una finalità specifica e che il tributo fosse solo un'addizionale/accessorio e non un tributo autonomo; (3) violazione del principio di inefficacia orizzontale delle direttive UE, assumendo che il giudice non potesse disapplicare il diritto interno nel rapporto tra privati per contrasto con una direttiva; (4) erronea statuizione sulle spese di lite, che avrebbero dovuto essere compensate per la discordanza di orientamenti giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando il principio già affermato dalla propria giurisprudenza secondo cui, in tema di addizionale provinciale di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che abbia pagato al fornitore, a titolo di rivalsa, un'imposta incompatibile con il diritto dell'Unione può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. direttamente contro il fornitore, nel termine ordinario decennale, poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrasto con il diritto UE comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione nei rapporti tra solvens e accipiens. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile, perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non richiede una motivazione specifica sul mancato esercizio di tale facoltà. Sono state inoltre compensate integralmente le spese del giudizio di legittimità e dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    consente la ripetizione dell'indebito quando viene meno la causa giustificatrice della prestazione; nel caso, è esperibile direttamente contro il fornitore che abbia ricevuto in rivalsa l'importo indebitamente addebitato.

  • art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988

    norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, poi oggetto di illegittimità per contrasto con il diritto UE secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    richiamato come parametro di compatibilità del tributo nazionale; la Corte, aderendo al proprio precedente, conferma l'incompatibilità della disciplina interna con tale disposizione.

  • art. 4, comma 3, TUE

    richiamato a sostegno del rapporto tra diritto UE e diritto interno e del dovere di leale cooperazione.

  • art. 288 TFUE

    richiamato per la natura e gli effetti delle direttive nell'ordinamento dell'Unione.

  • artt. 11 e 117 Cost.

    richiamati come parametri costituzionali del rispetto del diritto dell'Unione da parte dell'ordinamento interno.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    base per dichiarare manifestamente infondato e quindi inammissibile il quarto motivo, in quanto conforme a giurisprudenza consolidata.

  • art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo integrale alla motivazione di precedenti decisioni per giustificare la decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato per contestare la condanna alle spese; la Corte ribadisce che la condanna è regola, salvo diversa valutazione discrezionale del giudice.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per sostenere la compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    porta alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. n. 26 del 2007

    richiamato come fonte sostitutiva della disciplina dell'addizionale provinciale poi abrogata.

  • d.lgs. n. 23 del 2011

    richiamato per l'abrogazione della disciplina dell'addizionale provinciale.

  • d.lgs. n. 68 del 2011

    richiamato per l'abrogazione della disciplina dell'addizionale provinciale.

  • d.l. n. 16 del 2012

    richiamato per l'abrogazione della disciplina dell'addizionale provinciale.

  • L. n. 20 del 1989

    legge di conversione del d.l. n. 511 del 1988, che disciplinava l'addizionale provinciale.

  • L. n. 44 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012.

  • Corte cost., sentenza n. 43 del 2025

    la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE determina la caducazione ex tunc della causa della prestazione nei rapporti tra privati.

  • Cass., Sez. U., n. 4315 del 2020

    richiamata per i presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

  • Cass. n. 13740 del 2025

    precedente di legittimità aderito dalla Corte sul diritto alla ripetizione dell'indebito relativo all'addizionale provinciale.

  • Cass. n. 13741 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 16992 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 16993 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 17642 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 17643 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 28198 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 28199 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 28200 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 28517 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 28518 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 28527 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 28840 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 28841 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 29055 del 2025

    precedente conforme sul medesimo principio.

Massime di principio

  • Quando un tributo interno è dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione e tale incompatibilità incide sulla causa della prestazione, il soggetto che lo abbia pagato in rivalsa può agire ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore che lo ha incassato, restando impregiudicato l'eventuale regresso di quest'ultimo verso l'Erario.
  • La ripetizione dell'indebito presuppone la caducazione della causa giustificatrice del pagamento; se tale caducazione opera ex tunc per effetto dell'illegittimità della norma interna, la domanda restitutoria è proponibile anche in assenza di nullità o risoluzione del rapporto contrattuale.
  • Nel rapporto tra privati, il giudice può riconoscere effetti restitutori conseguenti alla non conformità di una disciplina interna al diritto UE senza che ciò contrasti con il principio dell'inefficacia orizzontale delle direttive, quando la decisione si fonda sulla rimozione della causa del pagamento e sulla tutela restitutoria conseguente.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la condanna alle spese non richiede una motivazione autonoma sul mancato esercizio della compensazione e non è censurabile in cassazione solo perché il giudice non abbia esplicitato tale scelta.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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