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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02400/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società di costruzioni, munita di decreto ingiuntivo ottenuto contro un condominio per il pagamento di corrispettivi dovuti per lavori di ristrutturazione e manutenzione delle parti comuni, intimava precetto a un singolo condomino per la quota millesimale asseritamente a suo carico. Il condomino proponeva opposizione deducendo di avere già integralmente pagato quanto di sua spettanza, producendo documentazione e attestazione dell’amministratore condominiale. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione e dichiarava inefficace il precetto. La società proponeva appello lamentando, da un lato, vizi della notificazione dell’atto introduttivo dell’opposizione eseguita via PEC, dall’altro l’erronea qualificazione dell’azione e l’erronea esclusione del diritto di procedere esecutivamente verso il singolo condomino. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione della L. n. 53 del 1994 per avere la corte ritenuto sanato un asserito vizio della notifica via PEC e della relata/attestazione di conformità; 2) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. per avere qualificato l’opposizione come opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi, con conseguente pretesa decadenza; 3) violazione dell’art. 1129 c.c. e dell’art. 63 disp. att. c.c. per avere escluso che il singolo condomino potesse essere escusso nonostante il credito residuo verso il condominio e la dedotta difficoltà di individuare i morosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha affermato che, nei giudizi di opposizione esecutiva, la sospensione feriale dei termini non si applica in nessuna fase o grado, incluse le impugnazioni e il giudizio di legittimità. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata l’8 giugno 2023 e il ricorso era stato notificato il 14 dicembre 2023, il ricorso è stato ritenuto proposto oltre il termine semestrale applicabile, senza computo della sospensione feriale. L’inammissibilità ha precluso l’esame dei motivi di merito. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato. È stata infine rigettata l’istanza di oscuramento dei dati personali, per difetto di motivi legittimi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato solo come norma del motivo di ricorso denunciato; non è oggetto di un’interpretazione autonoma decisiva, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • legge n. 53 del 1994

    La censura sulla notifica via PEC è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso; nel provvedimento si dà atto della tesi della ricorrente ma non se ne esamina il merito.

  • art. 615 c.p.c.

    È richiamato come norma invocata per la qualificazione dell’opposizione; la Corte non esamina nel merito la questione perché il ricorso è tardivo.

  • art. 617 c.p.c.

    È richiamato come norma invocata per sostenere che l’opposizione dovesse essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi; la doglianza resta non esaminata per tardività.

  • art. 1129 c.c.

    È richiamato nel terzo motivo come norma concernente l’amministratore di condominio; la Corte non entra nel merito della censura.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    È richiamato nel terzo motivo per contestare l’esclusione della responsabilità del singolo condomino; la questione non è decisa nel merito per l’inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    L’oscuramento dei dati personali è misura eccezionale e richiede la sussistenza di motivi legittimi; nel caso concreto tali motivi sono stati esclusi.

  • art. 51 d.lgs. n. 196 del 2003

    La Corte richiama la regola della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, che costituisce la regola e non l’eccezione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a fondamento del principio di pubblicità del processo e dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato, insieme all’art. 6 CEDU, a fondamento della pubblicità delle decisioni e del controllo esterno sull’operato dei giudici.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva la sospensione feriale dei termini processuali non si applica in alcuna fase o grado, comprese le impugnazioni e il ricorso per cassazione.
  • Se il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa in materia di opposizione esecutiva è notificato oltre il termine semestrale di legge, esso è inammissibile per tardività, senza che possa operare la sospensione feriale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non esamina le censure di merito relative alla validità della notificazione, alla qualificazione dell’opposizione o ai presupposti dell’esecuzione.
  • L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali costituisce eccezione alla regola di pubblicità e può essere disposto solo in presenza di specifici motivi legittimi, non ravvisabili automaticamente in base al solo oggetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di liteSpese condominiali
RamiEsecuzioniProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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