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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02401/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia origina da una procedura esecutiva mobiliare in cui il giudice dell'esecuzione aveva accertato l'obbligo di un terzo pignorato verso il debitore esecutato, con riferimento a crediti asseritamente dovuti per compensi di amministratore relativi ad annualità successive al 2018. Il terzo pignorato aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. deducendo, da un lato, l'asserita indeterminatezza e non esigibilità del credito e, dall'altro, la mancata prova della sua esistenza e del suo ammontare, sostenendo che l'onere probatorio gravasse sul creditore procedente. Nel giudizio di merito il debitore esecutato aveva eccepito l'improcedibilità della causa di opposizione per tardiva instaurazione oltre il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione ex art. 618 c.p.c. Il ricorrente per cassazione censurava la sentenza del Tribunale che aveva accolto tale eccezione, ritenendo tardiva l'iscrizione a ruolo del giudizio di merito benché la citazione fosse stata notificata entro il termine assegnato. Con i motivi di ricorso denunciava: violazione degli artt. 616 e 618 c.p.c. per avere il Tribunale considerato decisiva l'iscrizione a ruolo e non la notifica dell'atto introduttivo; violazione del diritto di difesa e delle norme sul reclamo e sul processo di opposizione esecutiva; omessa pronuncia sulla richiesta di revoca della sospensione; omessa o erronea valutazione delle istanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, quando l'opposizione debba essere introdotta con citazione, il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione è rispettato se l'atto è notificato entro il termine, senza che rilevi la successiva iscrizione a ruolo, che è adempimento distinto e successivo. Poiché nel caso concreto la citazione era stata notificata entro il trentesimo giorno decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, la declaratoria di improcedibilità è stata giudicata erronea. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'opposizione proposta. Le spese del giudizio di cassazione non sono state liquidate per la mancata rituale resistenza della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della dichiarazione del terzo pignorato, quale adempimento che deve contenere indicazioni precise sui rapporti esistenti con il debitore esecutato.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 618 c.p.c.

    Il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per introdurre il giudizio di merito è rispettato, nel caso di citazione, se la notificazione dell'atto avviene entro il termine; l'iscrizione a ruolo è adempimento successivo e non decisivo ai fini della tempestività.

  • art. 616 c.p.c.

    Letto in combinato disposto con l'art. 618 c.p.c. ai fini della verifica della tempestività dell'introduzione del giudizio di merito nelle opposizioni esecutive.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la denuncia di omessa pronuncia del giudice di merito.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    Invocati dal ricorrente con riferimento alla corretta decisione secondo diritto e alla valutazione delle prove.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del giusto processo.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del reclamo avverso provvedimenti cautelari/sospensivi nella fase esecutiva.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato in relazione alle richieste istruttorie e alla dialettica processuale.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'idea della tacita rinuncia alle istanze istruttorie non riproposte in precisazione delle conclusioni.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato come parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

  • art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato in relazione ai limiti delle restrizioni ai diritti fondamentali.

  • art. 2 Trattato di Lisbona

    Richiamato insieme all'art. 6 TUE per il quadro dei diritti fondamentali.

  • art. 6 Trattato di Lisbona

    Richiamato insieme all'art. 2 TUE per il quadro dei diritti fondamentali.

  • art. 388 c.p.

    Menziata solo nella memoria del ricorrente per riferire l'esito penale sopravvenuto nei confronti del resistente, senza incidenza sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive che debbano essere introdotte con citazione, il rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione si verifica con la notificazione dell'atto introduttivo entro il termine, mentre la successiva iscrizione a ruolo non incide sulla tempestività.
  • La declaratoria di improcedibilità non può fondarsi sulla sola tardività dell'iscrizione a ruolo quando l'atto di citazione sia stato validamente notificato nei termini prescritti dal giudice della fase sommaria.
  • Quando il giudice di merito definisce in rito la causa, restano assorbite le censure che investono il merito dell'opposizione e la valutazione delle prove.
  • Nel giudizio di cassazione, in mancanza di rituale controricorso, la mera costituzione della parte intimata non equivale a difesa idonea a contrastare i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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