Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02398/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente finale)

La controversia

Una società cliente finale di energia elettrica aveva convenuto in giudizio il proprio fornitore per ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., di somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica relative ai consumi del 2010-2011. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva respinto il gravame del fornitore. In cassazione il fornitore ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2033 c.c., sostenendo che il pagamento trovava causa nel rapporto contrattuale tra le parti, mai contestato, non dichiarato nullo o risolto, e che inoltre la somma era stata versata secondo la normativa tributaria vigente e non risultava restituita dall’Erario; 2) violazione della disciplina nazionale e della direttiva 2008/118/CE, assumendo che l’addizionale provinciale non fosse incompatibile con il diritto unionale, anche perché dotata di finalità specifica o comunque qualificabile come tributo autonomo; 3) violazione del principio di inefficacia orizzontale delle direttive UE, sostenendo che tale principio non operi nei rapporti tra privati; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alle spese di appello, contestando la mancata compensazione nonostante la controvertibilità della materia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata: in tema di addizionale provinciale sull’energia elettrica, il consumatore finale che abbia pagato al fornitore, a titolo di rivalsa, un’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione è legittimato a chiedere direttamente al fornitore la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., nel termine ordinario decennale, poiché la declaratoria di illegittimità della norma interna per contrasto con il diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa della prestazione. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile, perché la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede specifica motivazione del suo mancato esercizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Consente al solvens di agire in ripetizione dell’indebito nei confronti dell’accipiens quando venga meno la causa giustificatrice del pagamento; nella specie, la caducazione della norma interna incompatibile con il diritto UE fa venir meno ex tunc la causa del versamento tra fornitore e cliente finale.

  • art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988

    Norma istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, nella formulazione applicabile ratione temporis e poi abrogata; il suo addebito è stato ritenuto, secondo il richiamo alla giurisprudenza recente, incompatibile con il diritto dell’Unione.

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    È la disposizione invocata per contestare la compatibilità del tributo interno con il diritto dell’Unione; la Corte richiama il consolidato orientamento che ne ha tratto l’illegittimità della disciplina nazionale.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese, il cui impiego nel caso concreto non è stato ritenuto censurabile.

  • art. 92 c.p.c.

    Attribuisce al giudice il potere discrezionale di compensare le spese nei casi consentiti; la mancata compensazione non richiede specifica motivazione del suo mancato esercizio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro processuale attraverso cui sono stati formulati i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È richiamato per qualificare come manifestamente infondato, e quindi inammissibile, il motivo sulle spese.

  • art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    Consente il richiamo integrale alla motivazione di precedenti conformi per giustificare la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 4, comma 3, TUE

    È evocato dal ricorrente a sostegno delle censure sul rapporto tra diritto UE e diritto interno.

  • art. 288 TFUE

    È evocato dal ricorrente per sostenere la tesi dell’inefficacia delle direttive nei rapporti tra privati.

  • artt. 11 e 117 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione al primato e al rispetto del diritto dell’Unione nel sistema interno.

  • L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 54

    Norma evocata dal ricorrente nel secondo motivo in tema di disciplina degli enti locali e del tributo in questione.

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 149 e 19

    Norme richiamate dal ricorrente per sostenere la legittimità e l’autonomia del tributo locale.

  • d.lgs. n. 26 del 2007, art. 5

    Richiamato quale norma sostitutiva dell’originaria disciplina dell’addizionale provinciale, poi abrogata dalle disposizioni successive menzionate in sentenza.

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 2, comma 6

    Indicata come disposizione che ha contribuito all’abrogazione della disciplina dell’addizionale provinciale.

  • d.lgs. n. 68 del 2011, art. 18, comma 5

    Indicata come disposizione che ha contribuito all’abrogazione della disciplina dell’addizionale provinciale.

  • d.l. n. 16 del 2012, art. 4, comma 10, conv. con modif. dalla L. n. 44 del 2012

    Indicata come ulteriore norma abrogativa della disciplina dell’addizionale provinciale.

Massime di principio

  • Quando un tributo interno è dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione, il pagamento eseguito dal cliente finale al fornitore a titolo di rivalsa perde ex tunc la propria causa giustificatrice nei rapporti tra le parti e può essere ripetuto ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dell’accipiens, restando impregiudicato l’eventuale regresso di quest’ultimo verso l’Erario.
  • In materia di ripetizione di indebito tributario traslato sul consumatore finale, la legittimazione passiva del fornitore non è esclusa dalla circostanza che il rapporto contrattuale originario sia valido e non sia stato risolto o annullato, quando il pagamento sia stato effettuato in esecuzione di una norma poi caducata per contrasto con il diritto UE.
  • La ripetizione dell’indebito conseguente alla caducazione della norma interna incompatibile con il diritto UE è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
  • La dedotta violazione del principio di inefficacia orizzontale delle direttive UE non esclude la ripetizione tra privati quando la decisione si fondi sulla caducazione della norma interna e sulla conseguente mancanza di causa del pagamento nel rapporto tra solvens e accipiens.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia espressamente motivato il mancato ricorso alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniInadempimentoConto corrente
RamiTributiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.