Cassazione Civile, Ordinanza n. 21058/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per il recupero a tassazione di costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e indebitamente detratti ai fini IVA, in relazione a fatture riferite ad acquisti di apparecchiature Telecom e telefonia considerate operazioni inesistenti. L'atto era stato notificato, a mezzo posta, sia presso la sede della società sia, in data successiva, presso la residenza del legale rappresentante. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, ritenendo utile ai fini del termine la prima notifica presso la sede sociale. In appello la società sosteneva che il dies a quo dovesse decorrere dalla notifica al legale rappresentante. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sulle notificazioni e sul termine per ricorrere, assumendo che solo la notifica al legale rappresentante fosse idonea a far decorrere il termine; 2) violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, sostenendo che la seconda notifica avesse ingenerato un errore scusabile e imponesse la rimessione in termini; 3) omessa pronuncia sulla domanda di rimessione in termini; 4) omessa pronuncia sui motivi di merito dell'impugnazione, compresa l'eccezione di giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per le notifiche alle persone giuridiche, le modalità previste dall'art. 145 c.p.c. nel testo applicabile sono alternative e che, se la notifica presso la sede sociale si perfeziona per prima, questa è sufficiente a far decorrere il termine per impugnare; la successiva notifica al legale rappresentante non elide né sostituisce la prima. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo sulla rimessione in termini, perché la questione era stata assorbita dalla decisione sulla tardività e l'eventuale censura doveva investire la correttezza dell'assorbimento. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che l'assorbimento delle questioni di merito non integra omessa pronuncia, ma implicito rigetto delle questioni non esaminate. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Per le persone giuridiche prevede modalità di notificazione alternative; la notifica presso la sede sociale, se perfezionata validamente per prima, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione, rendendo superflua la successiva notifica al legale rappresentante.
Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso decorre dalla valida notificazione dell'avviso di accertamento; nel caso concreto decorreva dalla prima notifica perfezionata presso la sede della società.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità dell'avviso per difetto di motivazione, ma la censura non ha inciso sull'esito per l'assorbimento delle questioni di merito.
Invocato dalla ricorrente a fondamento del preteso errore scusabile e della violazione dei principi di buona fede e affidamento; la censura è stata ritenuta non esaminabile per l'assorbimento.
Richiamato quale base della richiesta di rimessione in termini; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché la decisione di assorbimento non integra omessa pronuncia.
La denuncia di omessa pronuncia è stata respinta perché l'assorbimento delle questioni comporta un rigetto implicito e non un vizio di omissione decisoria.
Richiamato tra i motivi di merito sulla motivazione dell'atto, ma non esaminato nel merito per effetto dell'assorbimento.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla pretesa IVA; la censura è rimasta assorbita.
Richiamato in tema di detrazione IVA e prova della frode; la Corte non ha esaminato il merito per assorbimento.
Richiamato a proposito dell'onere della prova sulla frode fiscale; la censura non è stata esaminata nel merito.
Invocato quanto alla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell'accertamento; la questione è rimasta assorbita.
Richiamato per l'eccezione di giudicato esterno; la Corte ha ritenuto che la questione fosse assorbita e implicitamente rigettata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nelle notificazioni agli enti, le modalità previste dall'art. 145 c.p.c. nel testo applicabile possono operare in via alternativa: se la notificazione presso la sede sociale si perfeziona validamente per prima, essa è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione, anche se il medesimo atto venga poi notificato anche al legale rappresentante.
- La successiva notificazione del medesimo atto al legale rappresentante, quando sia già perfezionata una valida notifica all'ente presso la sede, non determina una nuova decorrenza del termine per ricorrere né neutralizza la prima notificazione.
- Quando il giudice dichiara assorbite le questioni di merito perché una questione processuale è ritenuta assorbente, la mancata pronuncia espressa sui motivi assorbiti non integra di regola omessa pronuncia, ma implicito rigetto delle questioni non esaminate.
- La domanda di rimessione in termini non può essere utilmente censurata come omessa pronuncia se il giudice l'ha considerata assorbita dalla soluzione della questione pregiudiziale; la relativa critica deve investire, semmai, la correttezza dell'assorbimento.
- In tema di ricorso per cassazione, la parte che invochi la violazione dei principi di affidamento e buona fede per ottenere la rimessione in termini deve confrontarsi con la ratio decisoria effettiva della sentenza impugnata e non limitarsi a prospettare il merito delle questioni assorbite.
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