Cassazione Civile, Ordinanza n. 30993/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto dell'attestazione dell'Amministrazione finanziaria circa l'avvenuta definizione agevolata della controversia da parte della contribuente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto le spese a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, in ragione della definizione agevolata della lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2006, con cui l'Ufficio ha contestato alla società l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA relativi a prestazioni di consulenza e organizzazione per la partecipazione a eventi fieristici fatturate da un fornitore, ritenute dall'Amministrazione e dalla Guardia di Finanza oggettivamente inesistenti. L'atto recuperava maggiore IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità del giudizio di merito per mancato rinvio dell'udienza nonostante una tempestiva istanza del difensore per sopravvenuti motivi di salute; 2) omessa rilevazione della prescrizione del reato, della mancata trasmissione della notitia criminis e del fatto che la constatazione dell'illecito penale sarebbe avvenuta oltre il termine ordinario di accertamento; 3) motivazione apparente per mancato esame delle prove documentali offerte a dimostrazione dell'effettività delle prestazioni; 4) illegittimità dell'integrazione motivazionale dell'accertamento nel corso del giudizio di merito. Nel corso del giudizio di legittimità l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che la contribuente si era avvalsa della definizione agevolata prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, avendo versato quanto dovuto per la definizione della lite, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Richiamato come base della definizione agevolata della controversia, che ha determinato il pagamento dovuto e la cessazione della materia del contendere.
art. 24, comma 2 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità per il mancato rinvio dell'udienza, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.
art. 111, commi 1 e 2 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel primo e nel quarto motivo, ma non oggetto di decisione sul merito a seguito dell'estinzione.
art. 34, comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato nel primo motivo in tema di rinvio dell'udienza e diritto di difesa.
art. 59, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato nel primo motivo in relazione al rinvio dell'udienza.
Invocato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato nel secondo motivo in relazione ai termini di accertamento.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato nel secondo motivo in relazione ai termini di accertamento IVA.
Invocato nel secondo motivo, relativo ai profili penal-tributari e ai termini di accertamento.
Invocato nel secondo motivo per la prescrizione del reato.
Invocato nel secondo motivo, quale norma sopravvenuta richiamata dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro dei vizi dedotti (violazione di legge, nullità e omesso esame/motivazione apparente).
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato nel quarto motivo sulla motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato nel quarto motivo sulla motivazione dell'avviso di accertamento IVA.
Invocato nel quarto motivo in tema di poteri istruttori e processo tributario.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, l'Amministrazione finanziaria attesta che il contribuente ha aderito a una definizione agevolata e ha versato quanto dovuto, la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata della lite tributaria assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce una pronuncia sul merito delle censure formulate contro le decisioni di merito.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a definizione agevolata, non opera il raddoppio del contributo unificato.
- Il giudice di legittimità, quando risulta documentalmente la sopravvenuta definizione della controversia, non decide i motivi di ricorso ma prende atto dell'estinzione del giudizio.
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