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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30920/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito contro una società debitrice esecutata. Una società terza datrice di ipoteca, che asseriva di avere interesse sui beni mobili presenti nell'immobile pignorato, aveva presentato al giudice dell'esecuzione un'istanza per essere autorizzata a svolgere lavori su tali beni; l'istanza era stata rigettata. La società proponeva opposizione agli atti esecutivi sostenendo la illegittimità e l'irregolarità formale del provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il tribunale aveva qualificato l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. e l'aveva dichiarata inammissibile perché, nella fase di merito, non era stata reiterata la domanda originariamente proposta, essendosi la parte limitata a chiedere la revoca dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 618 c.p.c. Con il ricorso per cassazione la società articolava cinque motivi, ma la Corte ha rilevato che il ricorso non consentiva di comprendere in modo chiaro e completo i fatti di causa, il ruolo dei soggetti coinvolti, le domande e le difese svolte nei gradi di merito, né le ragioni della decisione impugnata. Inoltre la ricorrente non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla novità della domanda proposta nella fase di merito rispetto al ricorso introduttivo della fase sommaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non offriva una ricostruzione intellegibile della vicenda processuale e non consentiva di apprezzare il contenuto delle censure. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non si era confrontata con la statuizione del tribunale secondo cui nella fase di merito era stata proposta una domanda nuova, mai formulata nel ricorso depositato davanti al giudice dell'esecuzione. La Corte ha aggiunto che l'inammissibilità del ricorso esonerava dall'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'aggiudicatario, comunque litisconsorte necessario secondo giurisprudenza costante, e ha posto le spese a carico della ricorrente, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    serve a qualificare l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato per indicare la fase sommaria e la successiva fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi; la domanda coltivata nel merito deve corrispondere a quella introdotta nella fase sommaria.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente, seppur sintetica, dei fatti di causa e del fatto processuale, sufficiente a consentire la comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale e la riserva del collegio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini dell'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti di causa non consente di comprendere, in modo autonomo e completo, la vicenda sostanziale e processuale, le domande delle parti, le difese e il contenuto essenziale della decisione impugnata.
  • Il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. non risponde a formalismo ma alla funzione di permettere alla Corte di legittimità di valutare le censure senza dover consultare gli atti del processo o la sentenza impugnata per ricostruire la controversia.
  • Il ricorrente in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura della specifica ragione di inammissibilità o di rigetto posta dal giudice di merito determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Nell'opposizione agli atti esecutivi, la domanda proposta nella fase di merito deve corrispondere a quella introdotta nella fase sommaria; la proposizione di una domanda nuova nella fase successiva comporta inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può assorbire ulteriori questioni processuali, tra cui l'eventuale necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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