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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30931/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese del giudizio. Ha inoltre dato atto del venir meno dell'efficacia della sentenza di appello impugnata, in conformità al principio secondo cui, se le parti definiscono la controversia con un accordo durante il giudizio di cassazione, non si configura un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso ma la cessazione della materia del contendere.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte resistente in cassazione)

La controversia

La controversia riguardava un giudizio sulla decadenza di alcuni marchi. Dopo la sentenza della Corte d'appello di Roma, le parti hanno prima rappresentato l'esistenza di trattative complesse, poi hanno depositato un'istanza congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, perché avevano raggiunto una transazione. In sede di legittimità, la Corte ha preso atto dell'accordo sopravvenuto e della conseguente definizione stragiudiziale della lite.

Norme richiamate

  • artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.

    La Corte richiama queste norme per escludere che la definizione transattiva della lite in cassazione possa essere ricondotta a una delle tipologie decisorie ivi previste; la soluzione corretta è la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia mediante transazione, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La definizione convenzionale della lite in sede di legittimità comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • La sopravvenuta transazione non integra un disinteresse delle parti alla decisione tale da determinare l'inammissibilità del ricorso; la corretta qualificazione processuale è la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese se ciò è richiesto concordemente dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMarchi
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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