Cassazione Civile, Ordinanza n. 30918/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione della società ricorrente alla definizione agevolata e del versamento della prima rata, ritenendo integrati i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui, all’esito di invito al contraddittorio, venivano recuperate a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2014, oltre sanzioni e accessori. L'Ufficio aveva disconosciuto alcuni costi relativi a due fornitori, ritenendo che fossero riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso e la CTR della Campania aveva confermato la decisione, valorizzando la mancanza di organizzazione dei fornitori, l'inadempimento agli obblighi dichiarativi e, per uno dei fornitori, l'anomalia delle operazioni attive dichiarate. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma prima della decisione ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, depositando la prova della domanda e del pagamento della prima rata.
Norme richiamate
L'adesione alla definizione agevolata, comprovata dalla presentazione della relativa istanza e dal pagamento della prima rata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente documenta di avere aderito a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e di avere effettuato il pagamento richiesto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
- Nei giudizi tributari di legittimità, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia prevale sulla decisione dei motivi di ricorso e comporta la chiusura del processo senza esame del merito.
- La prova dell'adesione alla definizione agevolata deve risultare da idonea documentazione, quale la ricevuta della domanda e la quietanza del primo versamento.
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