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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30924/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La parte ricorrente aveva impugnato una cartella esattoriale di importo superiore a 42.000 euro, riferita a violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deducendo l'omessa notifica dell'ordinanza-ingiunzione presupposta e della cartella stessa. Il Tribunale aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ritenendola tardiva e quindi inammissibile; aveva inoltre osservato che, anche qualora la domanda fosse stata letta come opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981, sarebbe stata comunque tardiva. In appello la parte sosteneva che il primo giudice avesse erroneamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi anziché opposizione all'esecuzione e contestava anche la ritualità della notifica della cartella. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile applicando il principio dell'apparenza, ritenendo che contro la decisione di primo grado, espressamente fondata sulla qualificazione ex art. 617 c.p.c., il mezzo corretto fosse il ricorso per cassazione e non l'appello. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. per l'erronea qualificazione dell'azione e la conseguente tardività; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sulla notifica di cartella e ordinanza; 3) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973, 139 e 149 c.p.c. in tema di notificazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo giurisprudenza consolidata, l'individuazione del mezzo di impugnazione va compiuta sulla base della qualificazione espressa e univoca data dal giudice a quo, anche se eventualmente errata. Poiché il Tribunale aveva qualificato in modo espresso l'azione come opposizione agli atti esecutivi e l'aveva dichiarata inammissibile per tardività, il mezzo corretto era il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., non l'appello. Ne è seguita la conferma della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale. Il rigetto del primo motivo ha assorbito gli altri due, che non sono stati esaminati. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato per distinguere l'opposizione all'esecuzione dall'opposizione agli atti esecutivi; la Corte non ha accolto la tesi della parte ricorrente sulla riqualificazione dell'azione.

  • art. 617 c.p.c.

    L'azione era stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi; tale qualificazione ha determinato il mezzo di impugnazione esperibile.

  • art. 111 Cost.

    Contro la decisione resa sulla base della qualificazione ex art. 617 c.p.c., il rimedio corretto era il ricorso straordinario per cassazione.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    Richiamati per il termine di proposizione del ricorso straordinario per cassazione contro la decisione di primo grado.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in relazione al termine per proporre il ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per vizio di motivazione apparente, ma il motivo è rimasto assorbito dal rigetto del primo.

  • art. 22 l. 689/1981

    Richiamato nella ricostruzione della decisione di primo grado quale possibile base dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione; la Corte non ha affrontato il merito della relativa tempestività.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Norma invocata per contestare la notifica della cartella; motivo assorbito.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Norma invocata per contestare la notifica della cartella; motivo assorbito.

  • artt. 139 e 149 c.p.c.

    Norme invocate sulla notifica dell'ordinanza; motivo assorbito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica espressamente e in modo univoco l'azione proposta, il mezzo di impugnazione si individua in base a tale qualificazione, anche se la parte la ritenga erronea.
  • Se una sentenza dichiara l'inammissibilità dell'opposizione perché qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., contro tale decisione il rimedio è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., non l'appello.
  • Il principio dell'apparenza tutela l'affidamento della parte sulla qualificazione dell'azione data dal giudice e impedisce che il mezzo di impugnazione sia scelto sulla base di una riqualificazione ex post.
  • L'infondatezza del motivo che investe la corretta individuazione del mezzo di impugnazione assorbe gli altri motivi che attengono al merito o ad ulteriori vizi della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamentoGiudicato

Testo integrale

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