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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30936/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di mandato/concessione commerciale per la distribuzione di software. La società concessionaria aveva ricevuto, nel tempo, mandati per operare in alcune province del centro Italia nella commercializzazione di prodotti informatici della controparte. Dopo l’insorgenza di un contenzioso su fatture e pagamenti, la mandante otteneva un decreto ingiuntivo per oltre 103 mila euro. La concessionaria proponeva opposizione e domande riconvenzionali, chiedendo: l’inefficacia delle disdette di alcuni mandati comunicate tra marzo e novembre 2013; l’illegittimità del blocco operativo imposto dal 30 aprile 2013; il ripristino dei mandati e la rimozione del blocco; il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale e/o aquiliana. La tesi difensiva era che la mandante avesse concorso agli atti di concorrenza sleale compiuti da una nuova società nata da uno spin off illecito di ex dipendenti della concessionaria, avendo affidato a tale nuova società un mandato analogo. In cassazione la ricorrente ha articolato nove motivi, deducendo: omessa pronuncia e difetto di motivazione sulle censure di appello riguardanti istruttoria e non contestazione; omessa pronuncia sulla domanda di compartecipazione alla concorrenza sleale; erronea valutazione delle presunzioni; violazione dei criteri di interpretazione contrattuale in relazione alla legittimità della sospensione dei pagamenti, delle disdette e del blocco operativo; errata gestione di una specifica fattura e dei relativi accordi contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a omessa pronuncia e difetto di motivazione, perché la corte d’appello aveva effettivamente esaminato le questioni, potendo motivare per relationem aderendo alle argomentazioni del primo giudice, specie sulle istanze istruttorie ritenute superflue o irrilevanti. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla non contestazione per mancato rispetto dell’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., precisando inoltre che il principio opera sui fatti storici allegati e non sulle valutazioni probatorie o sui documenti in sé. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi sulla pretesa compartecipazione alla concorrenza sleale, osservando che la sentenza impugnata escludeva, con adeguata motivazione, che la documentazione confermasse tale tesi e che, comunque, non vi era omessa pronuncia quando la decisione implicava il rigetto della domanda. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulle presunzioni per mancanza, nella sentenza, di un espresso e motivato rifiuto di applicarle, nonché per insufficienza della censura. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi sull’interpretazione contrattuale, perché la ricorrente si era limitata a richiamare genericamente gli artt. 1362 e 1363 c.c. senza indicare specificamente i canoni violati né in che modo il giudice se ne sarebbe discostato, e perché non era stata dimostrata la novità della questione sul diverso contratto richiamato. Alla soccombenza sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, anche sinteticamente o per relationem, con statuizione implicita di rigetto su un tema inserito nella decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione richiede l’assenza reale o l’apparenza radicale della motivazione; è sufficiente, in appello, una motivazione per relationem che consenta di ricostruire il percorso logico seguito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere sintetica purché consenta di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sentenza deve essere motivata, ma la motivazione può essere concisa se comunque intelligibile e controllabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non i documenti o le valutazioni ricostruttive che il giudice trae da essi.

  • art. 167 c.p.c.

    La non contestazione è valutata nel quadro delle difese complessive; la sua operatività e incidenza restano apprezzamenti di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La censura in cassazione è ammissibile solo se si individua un effettivo errore nell’applicazione delle presunzioni o un espresso rifiuto motivato di applicarle; non basta la mera richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Chi denuncia violazione dei criteri ermeneutici deve specificare quali canoni siano stati violati e in quale punto il giudice se ne sia discostato; non è consentito opporre solo una lettura alternativa del contratto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, soprattutto quando deduce errori sulla non contestazione o su questioni non trattate espressamente nella sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia affrontato la questione, anche solo aderendo alla motivazione del primo giudice; il vizio ex art. 112 c.p.c. presuppone la totale mancanza di decisione sul punto.
  • La motivazione per relationem è legittima se, letta insieme alla sentenza di primo grado, consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e di controllarne la correttezza.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sulla forza probatoria dei documenti o sulle inferenze che da essi si intendono trarre; chi lo invoca in cassazione deve riprodurre specificamente gli atti rilevanti.
  • La valutazione della rilevanza delle prove e delle istanze istruttorie appartiene al giudice di merito, che può ritenerle superflue quando il processo sia già sufficientemente istruito.
  • La censura di falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo se si individua un effettivo errore nell’uso della prova presuntiva, non quando si chiede una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Chi deduce violazione dei criteri di interpretazione contrattuale deve indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo; non basta contrapporre una diversa lettura plausibile del contratto a quella accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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