Cassazione Civile, Ordinanza n. 30917/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (interessato)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita senza incanto di un complesso industriale appartenente a un fallimento. Un primo soggetto si era aggiudicato provvisoriamente il bene; nel termine previsto per le offerte in aumento, un altro soggetto presentava un rialzo rilevante e si aggiudicava definitivamente il compendio a un prezzo molto superiore. Successivamente quest'ultimo chiedeva la sospensione della vendita ex art. 108 l.fall., deducendo una turbativa della gara e sostenendo che l'offerente in aumento fosse una società di recentissima costituzione, con capitale minimo e non idonea a sostenere il prezzo offerto, e che la partecipazione di tale società avesse condizionato l'esito della procedura, impedendo anche l'accesso a finanziamenti bancari. Il giudice delegato dichiarava l'istanza inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine di dieci giorni decorrente dal deposito previsto dall'art. 107 l.fall., e comunque infondata nel merito. Il tribunale, adito in reclamo ex art. 26 l.fall., confermava la tardività dell'istanza e aggiungeva solo ad abundantiam che difettavano anche i presupposti dei gravi e giustificati motivi. In cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 l.fall., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 11 e 12 disp. prel., sostenendo che il termine decadenziale di dieci giorni si applica solo alla seconda ipotesi dell'art. 108, comma 1, l.fall. e non alla prima, quella dei gravi e giustificati motivi, e che comunque non era provato il deposito in cancelleria degli esiti della procedura da cui far decorrere il termine.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Lamezia Terme in diversa composizione. Ha ritenuto infondata l'interpretazione del tribunale secondo cui il termine di dieci giorni dell'art. 108, primo comma, l.fall. valesse anche per l'istanza di sospensione delle operazioni di vendita proposta per gravi e giustificati motivi. La Corte ha invece affermato che quel termine di decadenza si applica solo alla diversa ipotesi in cui si chiede di impedire il perfezionamento della vendita perché il prezzo è notevolmente inferiore a quello giusto, mentre per la sospensione delle operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi l'istanza può essere proposta fino all'emissione del decreto di trasferimento. Le ulteriori censure sulla mancata prova del deposito sono state dichiarate nuove e quindi inammissibili, ma ciò non ha impedito l'accoglimento del motivo principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Il deposito in cancelleria della documentazione sugli esiti della procedura è il riferimento da cui decorre il termine decadenziale, ma solo per l'ipotesi di cui alla seconda parte dell'art. 108, comma 1, l.fall.; la norma va letta nel quadro della procedura competitiva e della pubblicità degli esiti della vendita.
Distingue due fattispecie autonome: la sospensione delle operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi, non soggetta al termine di dieci giorni, e l'impedimento del perfezionamento della vendita per prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, soggetto invece a decadenza di dieci giorni.
È il mezzo di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato in materia di sospensione della vendita fallimentare.
art. 111 Cost.
Rende ricorribile per cassazione il provvedimento del tribunale che decide sul reclamo contro il rigetto dell'istanza di sospensione della vendita fallimentare, trattandosi di provvedimento emesso nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare.
Il requisito di autosufficienza e specificità del ricorso va interpretato in modo non eccessivamente formalistico; è sufficiente una chiara esposizione dei fatti e l'indicazione del contenuto degli atti richiamati.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non fonda su di esso la decisione, limitandosi a ritenere nuova e quindi inammissibile la deduzione sulla mancata prova del deposito.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione letterale delle disposizioni fallimentari, ma la Corte ritiene decisiva l'interpretazione sistematica e teleologica.
La Corte privilegia un'interpretazione sistematica della disciplina, coerente con la ratio delle riforme del 2006-2007.
La liquidazione deve avvenire di regola mediante procedure competitive, nel rispetto di regole di legalità, trasparenza e parità tra gli offerenti.
Attribuisce al curatore la gestione dell'attività liquidatoria in conformità al programma di liquidazione.
Massime di principio
- L'art. 108, primo comma, l.fall. contiene due rimedi distinti: uno generale, volto a sospendere le operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi, e uno speciale, volto solo a impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto.
- Il termine di decadenza di dieci giorni dal deposito degli esiti della procedura si applica esclusivamente alla seconda ipotesi, non potendo essere esteso per via interpretativa alla domanda di sospensione per gravi e giustificati motivi.
- L'istanza di sospensione ex art. 108, prima parte, l.fall. può essere proposta fino all'emissione del decreto di trasferimento, perché tutela in modo più ampio la legalità e la correttezza dell'intera procedura di vendita.
- Nelle procedure competitive fallimentari, la tutela della trasparenza, della parità tra gli offerenti e dell'affidamento dei partecipanti costituisce regola di ordine pubblico economico; la violazione di tali regole può comportare l'illegittimità dell'aggiudicazione e l'invalidità derivata dell'atto conclusivo.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile una domanda o un motivo e poi esamina comunque il merito solo per ipotesi, le argomentazioni aggiuntive hanno valore di obiter dictum e non devono essere autonomamente impugnate.
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