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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25684/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2010. Il giudice d'appello ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo tassabile come provento illecito la somma che il contribuente aveva prelevato da un conto corrente cointestato, dopo che il coniuge vi aveva versato denaro di sua esclusiva pertinenza. Il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme fiscali e civilistiche sulla tassazione dei proventi illeciti, sulla presunzione di donazione indiretta e sull'onere della prova, sostenendo che il mero versamento del coniuge sul conto cointestato non potesse far presumere una liberalità della metà in suo favore; con il secondo ha denunciato violazione delle norme del processo tributario sulla produzione documentale in appello, contestando che l'Agenzia potesse produrre documenti ulteriori, tra cui una sentenza civile che lo aveva condannato al risarcimento del danno per appropriazione indebita.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato, affermando che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, purché entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, e che la documentazione tardivamente prodotta in primo grado, se ritualmente acquisita al fascicolo, è utilizzabile nel giudizio di secondo grado. Ha poi rigettato anche il primo motivo, ribadendo che i proventi derivanti da fatti illeciti sono imponibili ai fini IRPEF anche se poi restituiti o se l'autore non intendeva trattenerli, e precisando che il versamento di denaro da parte di un coniuge su conto cointestato non integra di per sé una donazione indiretta: occorre la prova dell'animus donandi, desumibile da circostanze contestuali e non da fatti successivi. Poiché nel caso concreto il giudice di merito non aveva ravvisato elementi univoci di liberalità e la successiva documentazione prodotta non era idonea a sovvertire tale accertamento, il ricorso è stato integralmente respinto. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa, ma resta soggetta al termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992; la tardività già maturata in primo grado non impedisce la rituale acquisizione del documento nel grado successivo se esso è stato comunque prodotto tempestivamente rispetto a quel termine e confluito nel fascicolo processuale.
  • I proventi derivanti da fatti illeciti sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi anche quando il contribuente sia tenuto alla restituzione delle somme o al risarcimento del danno, poiché la tassazione si collega alla percezione del provento illecito.
  • Il versamento di denaro personale da parte di un coniuge su un conto corrente cointestato non integra automaticamente una liberalità o una donazione indiretta: la qualificazione richiede la prova dell'animus donandi, desumibile da circostanze contestuali all'atto e non da elementi sopravvenuti.
  • In presenza di un accertamento di merito che escluda indizi univoci di liberalità, la successiva documentazione o i fatti successivi non sono di regola idonei, da soli, a ribaltare la qualificazione della somma come provento illecito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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