Cassazione Civile, Ordinanza n. 25684/2021 del 22/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2010. Il giudice d'appello ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo tassabile come provento illecito la somma che il contribuente aveva prelevato da un conto corrente cointestato, dopo che il coniuge vi aveva versato denaro di sua esclusiva pertinenza. Il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme fiscali e civilistiche sulla tassazione dei proventi illeciti, sulla presunzione di donazione indiretta e sull'onere della prova, sostenendo che il mero versamento del coniuge sul conto cointestato non potesse far presumere una liberalità della metà in suo favore; con il secondo ha denunciato violazione delle norme del processo tributario sulla produzione documentale in appello, contestando che l'Agenzia potesse produrre documenti ulteriori, tra cui una sentenza civile che lo aveva condannato al risarcimento del danno per appropriazione indebita.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato, affermando che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, purché entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, e che la documentazione tardivamente prodotta in primo grado, se ritualmente acquisita al fascicolo, è utilizzabile nel giudizio di secondo grado. Ha poi rigettato anche il primo motivo, ribadendo che i proventi derivanti da fatti illeciti sono imponibili ai fini IRPEF anche se poi restituiti o se l'autore non intendeva trattenerli, e precisando che il versamento di denaro da parte di un coniuge su conto cointestato non integra di per sé una donazione indiretta: occorre la prova dell'animus donandi, desumibile da circostanze contestuali e non da fatti successivi. Poiché nel caso concreto il giudice di merito non aveva ravvisato elementi univoci di liberalità e la successiva documentazione prodotta non era idonea a sovvertire tale accertamento, il ricorso è stato integralmente respinto. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata con proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 38, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'accertamento fiscale.
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di imponibilità dei proventi illeciti.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di conto corrente cointestato e disponibilità delle somme.
Richiamato dal ricorrente per l'onere della prova circa la donazione indiretta e la provenienza delle somme.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni legali.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni semplici e alla prova presuntiva.
art. 32, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per la produzione documentale in primo grado è qualificato come perentorio e quindi a pena di decadenza.
art. 58 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, entro i limiti temporali previsti dalle norme sul primo grado.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alle preclusioni processuali e ai termini.
art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Serve a richiamare, nel processo tributario, le norme del giudizio di primo grado anche ai fini della disciplina delle produzioni documentali in appello.
art. 24, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per le formalità di deposito degli atti e documenti nel processo tributario.
art. 25 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I fascicoli di parte confluiscono definitivamente nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato e non possono essere ritirati dalle parti.
art. 6, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I proventi derivanti da fatti illeciti rientranti nelle categorie reddituali ivi previste sono imponibili anche se successivamente restituiti o non trattenuti dal contribuente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa, ma resta soggetta al termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992; la tardività già maturata in primo grado non impedisce la rituale acquisizione del documento nel grado successivo se esso è stato comunque prodotto tempestivamente rispetto a quel termine e confluito nel fascicolo processuale.
- I proventi derivanti da fatti illeciti sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi anche quando il contribuente sia tenuto alla restituzione delle somme o al risarcimento del danno, poiché la tassazione si collega alla percezione del provento illecito.
- Il versamento di denaro personale da parte di un coniuge su un conto corrente cointestato non integra automaticamente una liberalità o una donazione indiretta: la qualificazione richiede la prova dell'animus donandi, desumibile da circostanze contestuali all'atto e non da elementi sopravvenuti.
- In presenza di un accertamento di merito che escluda indizi univoci di liberalità, la successiva documentazione o i fatti successivi non sono di regola idonei, da soli, a ribaltare la qualificazione della somma come provento illecito.
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