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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36515/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, di ulteriori somme pretese da un medico di medicina generale convenzionato per prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza domiciliare programmata (ADP) rese negli anni 2017, 2018 e 2019. L'azienda aveva corrisposto i compensi entro un tetto massimo annuo fissato per esigenze di contenimento della spesa sanitaria, importo inferiore a quello risultante dalla moltiplicazione dei compensi unitari previsti dagli accordi collettivi nazionali e integrativi per il numero delle visite effettivamente eseguite. Il medico aveva ottenuto accoglimento della domanda nei gradi di merito e l'azienda sanitaria ricorre in cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e degli accordi collettivi in relazione alla normativa sul contenimento della spesa sanitaria; con il secondo deduce violazione dei criteri di interpretazione della legge, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero correttamente interpretato il quadro normativo. In sede di legittimità l'azienda insiste sulla natura vincolante del tetto di spesa disposto dal Commissario ad acta regionale, precisando di non avere formalmente modificato gli accordi integrativi, ma di avere soltanto applicato il massimale annuo comunicato preventivamente alle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il SSN, per gli aspetti economici, è regolato dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi i contratti individuali; le norme sul rientro dai disavanzi sanitari non attribuiscono alle Regioni o alle ASL il potere di ridurre unilateralmente i compensi pattuiti; le esigenze di contenimento della spesa devono essere perseguite attraverso le procedure di negoziazione collettiva e nei rispettivi ambiti di competenza. La Corte ha inoltre osservato che fissare un limite complessivo di spesa inferiore al prodotto tra compenso unitario e prestazioni effettivamente rese equivale, in concreto, a una riduzione del compenso unitario non consentita in assenza di concertazione sindacale. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, l'azienda sanitaria è stata condannata alle spese e si è dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Viene invocato nel secondo motivo per sostenere la violazione dei criteri legali di interpretazione della legge; la Corte rileva che il motivo non ha contenuto autonomo rispetto al primo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per il rinvio alla motivazione dei precedenti conformi già pronunciati dalla Corte.

  • art. 48 L. 833/1978

    È indicato tra le norme che disciplinano il rapporto convenzionale e che non risultano derogate dalla disciplina speciale sul contenimento della spesa sanitaria.

  • art. 8 d.lgs. 502/1992

    È indicato come base della disciplina del rapporto convenzionale con i medici di medicina generale; la Corte afferma che non è superato da norme speciali che consentano riduzioni unilaterali dei compensi.

  • art. 1, comma 180, L. 311/2004

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa prevalenza dei vincoli di spesa sanitaria.

  • art. 1, comma 796, L. 296/2006

    «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico ... sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria»

    La Corte interpreta la norma nel senso che la possibilità di modificare i provvedimenti già adottati riguarda gli atti normativi e amministrativi di programmazione sanitaria, non gli accordi stipulati all'esito della contrattazione regionale; dunque la disposizione non attribuisce a Regioni e ASL il potere di sottrarsi unilateralmente agli obblighi economici contrattuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale, la disciplina economica è dettata dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali i rapporti individuali devono uniformarsi a pena di nullità.
  • Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria non consentono alla singola azienda sanitaria o alla Regione di ridurre unilateralmente i compensi pattuiti per le prestazioni rese dai medici convenzionati.
  • Le misure di riequilibrio finanziario del servizio sanitario devono essere attuate attraverso le procedure di negoziazione collettiva e nel rispetto delle competenze dei diversi livelli contrattuali, non mediante atti unilaterali che alterino il compenso unitario previsto dagli accordi.
  • Quando l'amministrazione continua a pretendere la medesima prestazione professionale ma impone un limite complessivo di spesa inferiore al corrispettivo unitario concordato moltiplicato per le prestazioni effettuate, tale operazione equivale sostanzialmente a una riduzione del compenso unitario contrattuale, e come tale non è legittima in assenza di concertazione sindacale.
  • Una censura che si limiti a reiterare l'asserita prevalenza del tetto di spesa senza confrontarsi con la ratio della decisione di merito e con l'equivalenza tra tetto complessivo e riduzione del compenso per singola prestazione è infondata.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

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