Cassazione Civile, Ordinanza n. 36343/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti addetti alle mansioni di macchinista lamentavano di aver percepito, durante il periodo di ferie, una retribuzione inferiore rispetto a quella ordinaria perché la società non includeva nella base di calcolo alcune voci economiche: l'incentivo per attività di condotta, l'indennità di riserva e l'indennità di assenza dalla residenza. Essi chiedevano la declaratoria di nullità delle clausole del contratto collettivo nazionale e del contratto collettivo aziendale, nonché di un accordo sindacale successivo, nella parte in cui escludevano tali voci dal computo della retribuzione feriale, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: i primi tre denunciavano violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente incluso quelle voci nella retribuzione di ferie, malgrado il loro asserito carattere irrisorio e la possibilità per la contrattazione collettiva di determinare il contenuto della retribuzione feriale; in subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con il quarto motivo deduceva la violazione dell'art. 2948 c.c. in tema di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, contestando la ritenuta sospensione della prescrizione per tutta la durata del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che la retribuzione dovuta durante le ferie deve essere sostanzialmente equivalente a quella ordinaria e comprendere gli emolumenti collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore; ha considerato corretta la valutazione di merito secondo cui le voci controverse erano stabilmente erogate, non meramente occasionali, e avevano un'incidenza non residuale sulla retribuzione mensile, oltre a essere connesse allo status di macchinista. Ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che la questione era già coperta da una giurisprudenza europea consolidata e che l'apprezzamento sulla concreta incidenza delle singole indennità spetta al giudice nazionale. Ha infine respinto il quarto motivo, applicando il principio per cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da stabilità reale, per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. La società è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 Dir. 2003/88/CE
la nozione di ferie annuali retribuite impone il mantenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie, al fine di evitare effetti dissuasivi sulla fruizione del riposo.
art. 10 d.lgs. 66/2003
norma di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite, da interpretarsi in conformità alla direttiva 2003/88/CE.
art. 36 Cost.
richiamato quale parametro sul diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente, anche in relazione al periodo feriale.
art. 2109 c.c.
richiamato in relazione alla disciplina delle ferie retribuite e al loro godimento secondo la legge e la contrattazione collettiva, nel rispetto dei vincoli eurounitari.
art. 2948 c.c.
per i crediti retributivi non già prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 2935 c.c.
la decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto, che nei rapporti non stabili matura dalla cessazione del rapporto.
art. 18 L. 300/1970
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione, in rapporto alla stabilità del rapporto di lavoro.
L. n. 92/2012
ha inciso sul regime di tutela contro il licenziamento, venendo meno il presupposto di stabilità che giustificava la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
D.Lgs. n. 23/2015
richiamato per le modifiche al regime di tutela del rapporto di lavoro, rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014
utilizzato per la liquidazione delle spese in aumento in ragione del numero dei controricorrenti.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 288, comma 3, Trattato FUE
evocato per affermare l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno rispetto alla disciplina eurounitaria.
Massime di principio
- Nel periodo di ferie annuali retribuite il lavoratore deve percepire una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella ordinaria, comprensiva degli emolumenti che siano intrinsecamente collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale.
- La contrattazione collettiva non può escludere dal computo della retribuzione feriale voci che, per natura e continuità di erogazione, compensano stabilmente aspetti tipici della prestazione o della qualifica, poiché ciò potrebbe disincentivare l'effettivo godimento delle ferie.
- La valutazione circa l'incidenza concreta di specifiche indennità sulla retribuzione feriale e la loro riconducibilità alle mansioni o allo status del lavoratore spetta al giudice di merito, purché la motivazione sia coerente con i principi eurounitari e nazionali applicabili.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando l'interpretazione della norma eurounitaria sia già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e la questione devoluta attenga soprattutto all'applicazione al caso concreto.
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di stabilità reale, per i crediti retributivi non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto e non dalla sua pendenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36340/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36342/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36345/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36347/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36349/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36351/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →