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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36349/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di appalto per la gestione di servizi presso il porto turistico di Torre Grande. I lavoratori, dipendenti della cooperativa appaltatrice uscente, sono stati licenziati il 31 marzo 2016 e hanno sostenuto di avere continuato a svolgere attività alle dipendenze della committente per alcuni giorni di aprile 2016, nonché di avere diritto alla prosecuzione del rapporto presso la nuova appaltatrice in base alla clausola sociale prevista dal contratto collettivo applicabile. In appello la corte territoriale ha ritenuto non provata la pretesa instaurazione di un rapporto con la committente dal 1° aprile 2016, ha escluso la decadenza eccepita, ma ha affermato che la nuova appaltatrice aveva adempiuto alla clausola sociale mediante confronto sindacale e offerta di assunzione a condizioni diverse ma ritenute coerenti con le mutate esigenze dell'appalto. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione delle norme su onere della prova e valutazione delle prove per mancata ammissione di testimonianze e c.t.u. e per omessa considerazione di documenti e del principio di non contestazione; violazione del diritto di difesa per la trattazione cartolare dell'udienza durante l'emergenza COVID-19; nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente sulla domanda di prosecuzione del rapporto alle dipendenze della nuova appaltatrice e sulla corretta applicazione dei contratti collettivi; omesso esame e violazione delle regole sulla clausola sociale e sulla procedura sindacale di cambio appalto; infine erronea compensazione parziale delle spese nonostante alcuni punti accolti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: le censure sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove miravano in realtà a ottenere un riesame del merito; la doglianza sulla trattazione cartolare non ha mostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non vi è stata omessa pronuncia perché la corte territoriale ha deciso la domanda reputandola assorbita/irrilevante dopo aver accertato l'adempimento della clausola sociale; la motivazione non era apparente; la questione del mancato rispetto della trattativa sindacale era nuova e quindi inammissibile; la censura sulle spese non era sindacabile nei limiti dedotti ed era comunque adeguatamente motivata. La sentenza d'appello è stata quindi confermata e i lavoratori sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità, con ulteriore previsione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La norma è invocabile in cassazione solo se si contesta che il giudice abbia addossato l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si lamenta la mera valutazione delle prove.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti, non quando attribuisce diverso peso alle prove dedotte dalle parti.

  • art. 116, primo comma, c.p.c.

    Non è deducibile in cassazione la semplice critica al prudente apprezzamento delle prove; la censura è ammissibile solo se il giudice ha applicato un criterio di valutazione diverso da quello imposto dalla legge o ha trattato come prova legale una prova liberamente valutabile, o viceversa.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o insanabilmente contraddittoria; non basta dissentire dalla ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa, ma la Corte esclude un pregiudizio concreto.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato a sostegno della censura processuale sulla trattazione scritta, ma senza dimostrata lesione concreta del contraddittorio.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al rito del lavoro e alla possibilità di ulteriori difese, ma la Corte ritiene legittima la trattazione cartolare nel contesto emergenziale, nei limiti del contraddittorio.

  • art. 380bis c.p.c.

    Norma richiamata per la comunicazione delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Norma richiamata per la riserva della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 32, quarto comma, lett. d), L. n. 183/2010

    La Corte d'appello ha escluso la decadenza in applicazione della norma; il punto non è stato ribaltato in cassazione.

  • art. 83, settimo comma, lett. h), d.l. 18/2020

    Legittima, nel contesto emergenziale COVID-19, lo svolgimento di udienze civili mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

  • art. 83, settimo comma, lett. f), d.l. 18/2020

    Richiamata come possibile modalità alternativa di collegamento da remoto, ma non necessaria nel caso concreto.

  • art. 83, settimo comma, lett. g), d.l. 18/2020

    Richiamata come possibile differimento dell'udienza, non ritenuto imposto nel caso concreto.

  • art. 416, terzo comma, c.p.c.

    Nel rito del lavoro la non contestazione richiede contestazioni specifiche, non una generica negazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La domanda è omessa solo se il giudice non la esamina; non c'è omissione quando la decisione la considera assorbita o irrilevante.

  • art. 1411 c.c.

    La clausola sociale è letta come pattuizione a favore di terzo, con effetti a tutela dei lavoratori in caso di cambio appalto.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, ma resta nel potere discrezionale del giudice la compensazione nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • In cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non basta contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla forza persuasiva delle prove, salvo che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia applicato un criterio legale di valutazione diverso da quello dovuto.
  • Nel rito del lavoro, il principio di non contestazione richiede contestazioni specifiche e puntuali dei fatti allegati dalla controparte; l'apprezzamento della specificità della contestazione è riservato al giudice di merito.
  • Nel contesto dell'emergenza COVID-19, la trattazione cartolare delle udienze civili è legittima se disposta nei casi previsti e se non comporta un concreto pregiudizio al contraddittorio e al diritto di difesa.
  • La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda sia stata effettivamente ignorata; non vi è omissione quando il giudice la esamina e la reputa assorbita, irrilevante o comunque implicitamente decisa dalla soluzione data ad altra questione preliminare o logicamente pregiudiziale.
  • Le clausole sociali nei contratti collettivi di cambio appalto possono operare come pattuizioni a favore di terzo e vanno interpretate in relazione al concreto assetto dell'appalto e agli strumenti di tutela previsti dalla contrattazione collettiva.
  • La censura di vizio motivazionale non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio quando la motivazione della sentenza di merito sia logicamente coerente e non apparente.
  • La contestazione per la prima volta in cassazione di un fatto storico o di una questione di merito non trattata nei gradi precedenti è inammissibile per novità.
  • La statuizione sulle spese è sindacabile in cassazione solo per violazione del principio che vieta di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione di compensazione, totale o parziale, resta di regola discrezionale del giudice di merito.
  • In presenza di "doppia conforme", i motivi di ricorso che mirano a rivalutare il fatto e le prove incontrano un limite di ammissibilità particolarmente rigoroso.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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