Cassazione Civile, Ordinanza n. 36340/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto riferito a un reparto freschi di un supermercato. In primo grado era stata esclusa la sussistenza di un fenomeno interpositorio; in appello, invece, la corte territoriale ha ritenuto che il contratto tra la società titolare del supermercato e la società che gestiva formalmente il reparto fosse una simulazione di affitto di ramo d’azienda, poiché mancava una reale autonomia gestionale del cessionario e risultavano ingerenze della cedente nella gestione quotidiana, nei prezzi, nella scontistica, nell’allestimento e nell’organizzazione del personale. Da ciò la corte d’appello ha tratto la conclusione che il rapporto di lavoro fosse in realtà alle dipendenze della società titolare del supermercato e che il licenziamento verbale intimato dalla sola società formale fosse inefficace, con diritto alla reintegrazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme civilistiche e dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, sostenendo che non vi fosse cessione di ramo d’azienda ma un contratto di gestione a causa mista, con autonoma organizzazione dei mezzi e del personale da parte dell’affidataria; con il secondo ha dedotto vizio motivazionale sulla valutazione delle testimonianze e della prova documentale, lamentandone illogicità e contraddittorietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata non sulla sola qualificazione negoziale tra le società, ma sull’effettiva riferibilità del rapporto di lavoro alla società titolare del supermercato quale datrice di lavoro sostanziale e sulla fittizietà dell’assetto formale. Ha inoltre osservato che la qualificazione giuridica del rapporto e l’accertamento dell’autonomia organizzativa, nonché l’individuazione del datore di lavoro sostanziale, appartengono al giudizio di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità; la censura motivazionale, peraltro, non ricadeva nelle anomalie oggi denunciabili ex art. 360 n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge può essere dedotto solo se la censura investe realmente la regula iuris applicata; il vizio motivazionale è oggi limitato ai soli casi estremi di anomalia della motivazione e non consente una revisione del merito probatorio.
art. 1322 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la libertà contrattuale nella qualificazione del rapporto tra le società.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’autonomia dell’iniziativa economica privata.
art. 1343 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di causa illecita o contraria a norme imperative.
art. 1344 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di contratto in frode alla legge.
art. 1345 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivo illecito comune.
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come appalto non genuino e per sostenere la natura del contratto di gestione.
art. 1346 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’oggetto del contratto.
art. 1362 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per l’interpretazione del contratto tra le società.
art. 2555 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per la nozione di azienda e di ramo d’azienda.
art. 2112 c.c.
Usato dalla Corte per affermare che la disciplina del trasferimento d’azienda si applica quando, a prescindere dallo strumento negoziale adottato, vi sia continuità dell’organizzazione aziendale e subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell’impresa.
art. 1369/1960
Richiamata come disciplina previgente che vietava sostanziali prestiti di manodopera, per evidenziare l’evoluzione del regime dell’appalto dopo il d.lgs. 276/2003.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, non è consentito censurare in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo anomalie motivazionali di rilievo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sull’effettiva individuazione del datore di lavoro sostanziale e sulla fittizietà dell’assetto formale, non è sufficiente contestare solo la qualificazione negoziale del contratto tra le imprese.
- L’accertamento della genuinità di un appalto o di un affitto di ramo d’azienda e l’individuazione del datore di lavoro sostanziale richiedono una verifica in fatto dell’autonomia organizzativa e gestionale: tale verifica, se sorretta da motivazione adeguata, è sottratta al sindacato di cassazione.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è ammissibile in cassazione una richiesta di nuova valutazione delle prove; sono denunciabili solo anomalie motivazionali estreme, non già l’insufficienza o la non condivisibilità del ragionamento probatorio del giudice di merito.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., rileva la continuità dell’organizzazione aziendale e il subentro nella gestione dell’attività, indipendentemente dallo schema negoziale formalmente adottato tra le parti.
- Anche negli appalti c.d. labour intensive resta necessario dimostrare apprezzabili indici di autonomia organizzativa e una reale gestione dei dipendenti da parte dell’appaltatore o del cessionario del ramo.
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