Cassazione Civile, Ordinanza n. 36345/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Alcuni dipendenti addetti alla conduzione dei treni chiedevano che, ai fini della retribuzione dovuta durante le ferie, fossero incluse tre voci economiche previste dalla contrattazione collettiva: l'incentivo per attività di condotta, l'indennità di riserva e l'indennità di assenza dalla residenza. In primo grado domandavano la declaratoria di nullità di alcune clausole del ccnl e del contratto collettivo aziendale, nonché di un accordo sindacale successivo, nella parte in cui non includevano tali emolumenti nel trattamento feriale, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava. La società proponeva ricorso per cassazione deducendo: violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c. in tema di ferie retribuite; erronea lettura della giurisprudenza nazionale sul ruolo della contrattazione collettiva nella definizione della retribuzione feriale; errata interpretazione del concetto eurounitario di ferie retribuite, anche con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; infine violazione degli artt. 2948 e 2935 c.c. per avere ritenuto sospesa la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi per tutta la durata del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che la retribuzione dovuta durante le ferie deve comprendere gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, quando l'esclusione di tali voci possa disincentivare la fruizione delle ferie. Nel caso concreto, ha condiviso l'apprezzamento della Corte d'appello, che aveva ravvisato per le voci rivendicate una connessione stabile con la mansione di macchinista e un'incidenza non marginale sulla retribuzione mensile. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, osservando che la questione interpretativa era già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e che la valutazione dell'inclusione delle singole indennità nel caso concreto spetta al giudice nazionale. Ha respinto anche il quarto motivo, confermando che, per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 Dir. 2003/88/CE
La nozione di ferie annuali retribuite implica il mantenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di riposo; vanno inclusi gli elementi intrinsecamente connessi alle mansioni e allo status del lavoratore, per evitare effetti dissuasivi sulla fruizione delle ferie.
art. 10 d.lgs. 66/2003
Norma interna di recepimento richiamata insieme alla disciplina eurounitaria delle ferie retribuite.
art. 36 Cost.
Richiamato come parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente, in collegamento con il diritto alle ferie retribuite.
art. 2109 c.c.
Richiamato quale norma civilistica in materia di ferie e loro godimento.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 2948 c.c.
Per i crediti retributivi, il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012.
art. 18 L. 300/1970
Richiamato nel motivo sulla prescrizione in relazione al precedente regime di tutela del rapporto di lavoro.
art. 2935 c.c.
In combinato con l'art. 2948 c.c., fonda la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto.
L. 92/2012
Le modifiche in materia di tutela contro il licenziamento illegittimo hanno inciso sulla stabilità del rapporto, facendo venire meno il presupposto della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
d.lgs. 23/2015
Richiamato insieme alla L. 92/2012 quale ulteriore intervento normativo che ha inciso sul regime di stabilità del rapporto.
art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014
Base per la liquidazione delle spese in relazione al numero dei controricorrenti.
art. 288, comma 3, Trattato FUE
Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme al risultato perseguito dalla disciplina eurounitaria.
Massime di principio
- Nel determinare la retribuzione dovuta durante le ferie annuali, occorre includere non solo la paga base, ma anche tutti gli emolumenti pecuniari che siano stabilmente collegati all'esecuzione delle mansioni o allo status personale e professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa disincentivare l'esercizio del diritto alle ferie.
- La valutazione circa la natura di una voce retributiva come componente del trattamento feriale richiede un apprezzamento concreto del giudice di merito sulla connessione tra quell'emolumento e la prestazione lavorativa, non essendo sufficiente una qualificazione astratta della voce nel contratto collettivo.
- Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea vincolano il giudice nazionale nell'interpretazione delle norme interne ed europee rilevanti; il giudice interno deve, per quanto possibile, dare al diritto nazionale un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la controversia riguardi soprattutto la verifica applicativa del principio al caso concreto.
- Per i crediti retributivi del lavoratore subordinato non prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché è venuto meno il presupposto di una tutela del rapporto sufficientemente stabile in costanza di rapporto.
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