Cassazione Civile, Ordinanza n. 36347/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una lavoratrice, che chiedeva l’ammissione di un credito complessivo di euro 69.021,51, invocato in parte in via concorsuale e in parte in prededuzione, ai sensi dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., per asserite prestazioni di supporto amministrativo e contabile rese in favore della società poi fallita. Il Tribunale ha però escluso il credito, ritenendo che il rapporto di lavoro fosse solo formalmente documentato ma in realtà non effettivo, anche perché la ricorrente era coniuge dell’amministratore di fatto della società. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1414 c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe ravvisato la simulazione del rapporto senza specifica eccezione di parte; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova, posto a carico della lavoratrice invece che della curatela; 3) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento a dichiarazioni scritte di terzi prodotte in causa; 4) omesso esame della comparizione dei testi all’udienza di rinvio; 5) violazione degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale, nonostante la mancata intimazione dei testi all’udienza fissata e la loro comparizione all’udienza successiva.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale non è incorso in ultrapetizione: ha semplicemente verificato, sulla base delle prove acquisite, l’effettività del rapporto di lavoro, come imposto dalla giurisprudenza che impone di accertare la reale attuazione del rapporto oltre la sua qualificazione formale. Ha rigettato il secondo motivo affermando che non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando la censura riguarda in realtà la valutazione delle prove e non l’erronea ripartizione dell’onere probatorio. Ha respinto il terzo motivo perché la pluralità di fatti dedotti escludeva la decisività del singolo fatto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e perché le dichiarazioni scritte di terzi hanno solo valore indiziario se non assunte come prova testimoniale. Ha dichiarato infondati anche il quarto e il quinto motivo: la comparizione dei testi all’udienza successiva non integra un fatto storico decisivo e la decadenza dalla prova testimoniale per mancata comparizione della parte all’udienza fissata è rilevabile d’ufficio e la revoca della decadenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Norma posta a base dell’opposizione allo stato passivo; il giudizio verteva sull’impugnazione del rigetto dell’ammissione del credito.
Titolo invocato per la collocazione del credito insinuato, in parte in prededuzione e in parte in via concorsuale.
Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice rigetta la domanda dopo avere accertato l’insussistenza del fatto costitutivo del credito, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
Richiamato dalla ricorrente per la simulazione del rapporto; la Corte ribadisce che il rapporto di lavoro va accertato nella sua effettività, oltre la veste formale.
La violazione si configura solo se l’onere della prova è addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo; non può essere invocato per una pluralità indistinta di circostanze o per criticare la valutazione delle prove.
Le dichiarazioni scritte di terzi non assumono autonoma efficacia probatoria se non convalidate secondo le forme di legge; al più hanno valore indiziario.
La decadenza dal diritto di far assumere la prova testimoniale opera per mancata comparizione all’udienza fissata per l’escussione ed è rilevabile d’ufficio.
La valutazione della sussistenza di giusti motivi per revocare la decadenza è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se esercitata discrezionalmente.
La decadenza presuppone che il giudice abbia fissato tempo e luogo dell’assunzione del mezzo istruttorio.
Il rinvio per mancata comparizione di entrambe le parti non ha impedito, nel caso concreto, la declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale.
Norma sul procedimento camerale in cassazione, richiamata per la trattazione e la riserva di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il credito da rapporto di lavoro deve essere provato nella sua effettiva esistenza, non essendo sufficiente la sola documentazione formale del contratto e delle buste paga se le circostanze acquisite inducono a ritenere il rapporto non reale.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice, investito della domanda di ammissione al passivo, ne rigetti la domanda all’esito dell’accertamento negativo dei fatti costitutivi della pretesa, anche valorizzando la possibile fittizietà del rapporto dedotto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura investe la sola valutazione, attendibilità e ponderazione delle prove raccolte.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico decisivo e non può essere costruito sulla base di una pluralità di circostanze eterogenee o su elementi meramente indiziari.
- Le dichiarazioni scritte di terzi estranei alla lite, se non assunte nelle forme della prova testimoniale, hanno soltanto valore indiziario e il loro mancato apprezzamento non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione.
- La decadenza dal diritto di assumere la prova testimoniale può essere dichiarata d’ufficio quando la parte non compaia all’udienza fissata per l’escussione; la revoca della decadenza resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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