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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36342/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti addetti alla conduzione dei treni hanno agito per ottenere l’inclusione, nella retribuzione spettante durante le ferie, di specifiche voci economiche percepite in servizio: l’"incentivo per attività di condotta", l’"indennità di riserva" e l’"indennità di assenza dalla residenza". Hanno chiesto la declaratoria di nullità delle clausole collettive che escludevano tali voci dal computo della retribuzione feriale e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito che aveva accolto le domande, deducendo: violazione della disciplina europea e interna sulle ferie retribuite; erronea interpretazione del concetto di retribuzione feriale e delle clausole collettive; mancato rilievo dell’asserita irrilevanza o esiguità delle voci rivendicate e del fatto che i lavoratori avessero comunque fruito delle ferie; in subordine, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; infine, violazione della disciplina sulla prescrizione, per avere i giudici di merito ritenuto sospesa la prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che, alla luce dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza UE, nella retribuzione feriale devono essere inclusi gli importi pecuniari intrinsecamente collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione abbia effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui le voci controverse erano continuative, non meramente occasionali e rilevanti in misura non residuale, oltre a essere connesse al particolare status del macchinista. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, osservando che la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e che la concreta verifica sull’inclusione di specifiche indennità spetta al giudice nazionale. È stato rigettato anche il quarto motivo: per i crediti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione delle ferie deve mantenere il lavoratore in una situazione economicamente sostanzialmente equivalente a quella ordinaria, includendo gli importi collegati alle mansioni e allo status professionale quando la loro esclusione sia idonea a disincentivare la fruizione delle ferie.

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    Norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite, da interpretare in modo conforme alla direttiva.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato quale parametro della retribuzione sufficiente e proporzionata anche nel periodo feriale.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato in relazione al diritto alle ferie retribuite e alla loro disciplina.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto, che nel rapporto non stabilizzato decorre dalla cessazione.

  • art. 18 l. 300/1970

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione per il regime di tutela del rapporto di lavoro.

  • art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite in presenza di più controricorrenti.

  • l. n. 92/2012

    Le modifiche introdotte hanno inciso sulla stabilità del rapporto e sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • d.lgs. n. 23/2015

    Richiamato nel quadro delle modifiche normative che hanno attenuato la stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Massime di principio

  • Nella nozione di ferie annuali retribuite occorre mantenere, per quanto possibile, la retribuzione ordinaria del lavoratore, in modo da evitare che la perdita di voci economiche ordinarie possa scoraggiare la fruizione del riposo annuale.
  • Devono essere incluse nella retribuzione feriale le voci pecuniarie che siano stabilmente collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, mentre l’esclusione di meri compensi occasionali o estranei a tali elementi va valutata in concreto.
  • La verifica se una specifica indennità debba entrare o meno nel computo della retribuzione durante le ferie è questione di applicazione del diritto al caso concreto e spetta al giudice nazionale, sulla base dei criteri fissati dalla giurisprudenza UE.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è necessario quando l’interpretazione della norma europea sia già stata chiarita da pronunce precedenti e la controversia riguardi soprattutto la qualificazione concreta di emolumenti alla luce di quei criteri.
  • Per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore delle riforme del 2012 e del 2015, la prescrizione non decorre durante il rapporto se questo non presenta più un regime di stabilità sufficiente, ma dalla cessazione del rapporto stesso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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