Cassazione Civile, Ordinanza n. 07422/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario alcuni atti di pignoramento presso terzi e, con separato ricorso, numerose intimazioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione in relazione ai medesimi crediti tributari, asserendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento poste a base della riscossione. In cassazione lamentava: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 2697 c.c. e dell’art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973, per omessa pronuncia e per avere i giudici ritenuto esistenti e validamente notificate cartelle mai prodotte in giudizio; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, dell’art. 39 d.lgs. 546/1992 e vizio motivazionale, sostenendo che l’agente non avesse provato la notifica di tutte le cartelle e che fosse stata omessa la produzione integrale delle stesse e di varie relate di notifica; 3) violazione degli artt. 20 e 30 d.P.R. 602/1973, dell’art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973, dell’art. 7 l. 212/2000 e della l. 241/1990, deducendo errato calcolo di interessi e aggio e difetto di motivazione delle intimazioni, perché prive di indicazione compiuta della pretesa e degli atti presupposti. La società resistente eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla resistente, ma ha poi reputato inammissibili e comunque infondati i motivi: le censure non rispettavano gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, miravano a una rivalutazione del merito e introducevano anche questioni nuove; inoltre non risultava violato l’art. 2697 c.c., perché la decisione d’appello non aveva spostato l’onere della prova. Quanto alla motivazione delle intimazioni, la Corte ha richiamato il principio per cui l’avviso di intimazione ha contenuto vincolato e basta il richiamo alla cartella precedentemente notificata. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore importo previsto dalla normativa sul contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, n. 3; primo comma, n. 4
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti e motivi specifici, con indicazione delle norme asseritamente violate e del confronto tra norma e decisione impugnata; in mancanza il motivo è inammissibile.
La dedotta omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sia incompatibile con la pretesa della parte o contenga un rigetto implicito del capo non espressamente esaminato.
La violazione è deducibile solo se il giudice omette di valutare prove specificamente indicate come decisive oppure fonda la decisione su fatti di sua scienza personale o notori erroneamente ritenuti tali; non consente una rivalutazione del materiale probatorio.
Non vi è violazione quando il giudice non attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse invertito il riparto dell’onere della prova.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La censura relativa alla produzione e notificazione delle cartelle richiede specifica allegazione e autosufficienza; la Corte non ha ravvisato, nel caso concreto, una violazione decisiva della norma.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La doglianza sulla sospensione del giudizio per querela di falso è stata ritenuta non decisiva/inammissibile nel contesto del ricorso.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
La censura di difetto di motivazione delle intimazioni è stata respinta, anche perché l’atto di intimazione ha contenuto vincolato e può richiamare la cartella presupposta.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla parte ricorrente come parametro di motivazione dell’atto amministrativo, senza accoglimento della censura.
art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato con riferimento al calcolo degli accessori della riscossione, senza accoglimento della censura.
art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato con riferimento a interessi e somme dovute nella riscossione, senza accoglimento della censura.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L’avviso di intimazione ad adempiere ha contenuto vincolato e basta il riferimento alla cartella di pagamento già notificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede specificità: occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il concreto contrasto con la decisione impugnata; non è sufficiente una censura meramente assertiva o esplorativa.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza abbia comunque respinto, espressamente o implicitamente, la pretesa incompatibile con la soluzione adottata.
- Il vizio di cui all’art. 115 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove: è denunciabile solo se il giudice abbia omesso di considerare una prova decisiva specificamente indicata o abbia deciso su fatti non acquisiti al processo.
- Non sussiste violazione dell’art. 2697 c.c. se il giudice di merito non ha invertito il riparto dell’onere della prova; la critica deve colpire una reale errata attribuzione dell’onere, non l’apprezzamento del materiale probatorio.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, specie quando richiedano nuovi accertamenti di fatto.
- L’avviso di intimazione della riscossione ha contenuto vincolato: è sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, non essendo necessaria una motivazione autonoma e ulteriormente articolata.
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