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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07331/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Regione Puglia ha chiesto il recupero di una quota di contributi pubblici erogati per la costruzione di alloggi in cooperativa edilizia, in ragione della decadenza del destinatario dall'agevolazione per mancata dimostrazione dei requisiti reddituali richiesti. Il destinatario ha proposto opposizione sostenendo di non essere tenuto alla restituzione perché era stato escluso dalla cooperativa prima dell'ingiunzione e perché il credito sarebbe prescritto. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione; in appello la decisione è stata riformata con revoca dell'ingiunzione, ritenendo che il recupero potesse riguardare solo la cooperativa o, comunque, gli assegnatari definitivi che avessero acquistato la proprietà con frazionamento del mutuo. In cassazione la Regione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1294 c.c., sostenendo l'esistenza di una solidarietà tra socio e Regione per la restituzione della quota di finanziamento riferita all'alloggio destinato al socio; 2) violazione degli artt. 23 e 20, ultimo comma, l. n. 457/1978, contestando l'interpretazione restrittiva della nozione di 'interessati' e affermando che il controllo dei requisiti doveva riferirsi al socio prima dell'assegnazione; 3) violazione degli artt. 1292 e 1294 c.c. e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la responsabilità del socio pur ammettendo una solidarietà verso la banca limitata alle rate del mutuo e avesse ritenuto che il recupero spettasse solo nei confronti della cooperativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che dalla disciplina degli artt. 18 e 23 l. n. 457/1978 si ricava che gli 'interessati' tenuti a rimborsare allo Stato i contributi già corrisposti agli istituti mutuanti sono, alternativamente, le cooperative edilizie quando il contributo sul programma costruttivo venga annullato prima dell'assegnazione, oppure i privati assegnatari o costruttori diretti. Non rientrano invece tra i soggetti obbligati i soci non assegnatari o, a maggior ragione, quelli esclusi dalla cooperativa e mai divenuti proprietari dell'alloggio né destinatari del frazionamento del mutuo con accollo individuale. La mancata stipula dell'atto di acquisto e l'assenza del frazionamento del mutuo escludono la titolarità, anche in via solidale, dell'obbligazione restitutoria in capo al socio. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1294 c.c.

    La solidarietà passiva non può essere affermata in assenza di un titolo che faccia sorgere l'obbligazione restitutoria in capo al soggetto indicato; nella specie la Corte esclude che il socio non assegnatario sia debitore solidale della Regione.

  • art. 1292 c.c.

    La solidarietà richiede che più debitori siano obbligati per la medesima prestazione; qui l'obbligazione di rimborso non grava sul socio escluso e non proprietario.

  • art. 18 l. n. 457/1978

    I mutui agevolati possono essere concessi anche a cooperative edilizie, con successivo frazionamento del mutuo entro i termini di legge; la disciplina è rilevante per individuare il soggetto tenuto alla restituzione.

  • art. 20, ultimo comma, l. n. 457/1978

    Il riferimento al reddito familiare precedente all'assegnazione o all'acquisto dell'alloggio serve a delimitare il momento del controllo dei requisiti, ma non fonda la responsabilità restitutoria del socio non assegnatario.

  • art. 23 l. n. 457/1978

    "gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli Istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento"

    La nozione di 'interessati' va riferita alle cooperative edilizie prima dell'assegnazione oppure ai privati assegnatari/costruttori diretti; non ai soci decaduti che non abbiano acquisito la proprietà dell'alloggio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema dei contributi agevolati per l'edilizia residenziale, l'obbligo di restituzione dei contributi pubblici segue il soggetto che, secondo la struttura concreta dell'operazione, è effettivamente destinatario del programma costruttivo o dell'alloggio e che abbia acquisito la posizione giuridica rilevante prevista dalla legge.
  • Se il socio di cooperativa non ha stipulato l'atto di trasferimento in proprietà e non ha ottenuto il frazionamento del mutuo con accollo individuale, non può essere considerato debitore della restituzione dei contributi erogati per la costruzione dell'alloggio, neppure in via solidale.
  • La nozione di 'interessati' contenuta nella disciplina speciale va interpretata in modo funzionale rispetto alla fase procedimentale e soggettiva dell'intervento agevolato: prima dell'assegnazione rileva la cooperativa; dopo l'assegnazione rileva il privato assegnatario o costruttore diretto.
  • La solidarietà passiva non può essere desunta in via automatica dalla destinazione del finanziamento a favore di un determinato socio, occorrendo che quel soggetto sia effettivamente parte del rapporto obbligatorio restitutorio previsto dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoFideiussione
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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