Cassazione Civile, Ordinanza n. 07328/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'espropriazione di alcuni terreni situati nel Comune di Narni, in parte di proprietà della cooperativa ricorrente, per la realizzazione della Piastra Logistica di Terni-Narni, inserita nel programma di infrastrutture strategiche della legge n. 443/2001. La commissione espropri aveva determinato in via definitiva l'indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza assumendo che i suoli fossero non edificabili. La cooperativa ha proposto opposizione alla stima chiedendo la rideterminazione delle indennità, oltre interessi e danni da svalutazione, sostenendo che i terreni dovessero qualificarsi edificabili in base alla disciplina urbanistica del PRG del Comune di Narni e alla normativa statale e regionale applicabile. In cassazione ha denunciato: 1) errore processuale per avere la Corte d'appello disposto il passaggio dal rito sommario a quello ordinario, in violazione delle norme sul rito dell'opposizione alla stima; 2) violazione delle norme sull'indennità espropriativa e sulla edificabilità legale dei suoli, per avere escluso la natura edificabile dei terreni nonostante la destinazione urbanistica impressa dal PRG; 3) vizio di motivazione e violazione delle norme costituzionali e processuali per avere la Corte escluso la destinazione edificatoria in sede di ordinanza di rimessione al CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo e assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, ai fini dell'indennità di espropriazione, rileva la qualificazione urbanistica come zona edificabile anche quando l'attuazione sia subordinata a convenzione con il Comune e sia ammessa anche a iniziativa privata, pur per finalità diverse dall'edilizia residenziale privata. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme processuali sull'opposizione alla stima per censurare il passaggio dal rito sommario a quello ordinario
artt. 3 e 29 d.lgs. n. 150/2011
la Corte osserva che il decreto legislativo non prevede una sanzione di nullità per l'eventuale improprio utilizzo del rito sommario e della sua conversione
invocato dalla ricorrente per contestare il mutamento del rito
norma di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge ed errore processuale
richiamato per escludere la nullità in assenza di espressa comminatoria o di mancanza dei requisiti formali indispensabili dell'atto
menzionato nel ragionamento sul rito e sulle attività istruttorie non consentite in questo tipo di controversia
la sua applicazione da parte del giudice di merito è ritenuta non consentita nel caso di opposizione alla stima, ma l'errore non produce nullità perché si traduce solo in un aggravamento difensivo
norma sostanziale richiamata ai fini della qualificazione edificatoria del suolo e del criterio di stima
norma sostanziale richiamata per il calcolo dell'indennità di esproprio dei suoli edificabili
art. 20 l. reg. Umbria n. 7/2011
interpretato dalla Corte territoriale nel senso di escludere la edificabilità di aree destinate a opere pubbliche o di uso pubblico in certe condizioni; la Cassazione ne censura l'applicazione perché contrastante con il criterio della edificabilità anche privata
art. 111 Cost.
invocato nel terzo motivo per denunciare difetto di motivazione dell'ordinanza sull'affidamento dei quesiti al CTU
richiamato con riguardo alla motivazione dei provvedimenti del giudice
utilizzato dalla Corte territoriale per determinare l'indennità di occupazione d'urgenza
richiamata quale base del programma di infrastrutture strategiche di cui fa parte la piastra logistica
d.lgs. n. 190/2002
richiamato per affermare che il programma delle infrastrutture strategiche non è riservato alla sola iniziativa pubblica
Delibera C.I.P.E. 21 dicembre 2001
atto di approvazione del programma infrastrutturale cui è ricondotta l'opera
Massime di principio
- Nell'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, l'erronea utilizzazione del rito sommario o la conversione in rito ordinario non determina nullità se la violazione non incide sui requisiti formali essenziali dell'atto e si risolve in un mero supplemento di garanzie difensive.
- Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, un'area va considerata edificabile quando lo strumento urbanistico generale le attribuisce una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, ancorché con tipologia vincolata e subordinata a convenzione con l'amministrazione.
- La destinazione urbanistica a opere o attrezzature di interesse generale non esclude di per sé la vocazione edificatoria del suolo se l'attuazione dell'intervento può avvenire anche tramite soggetti privati; in tal caso non si configura un mero vincolo conformativo pubblicistico.
- Nella stima dell'indennità non è decisivo che la destinazione non sia all'edilizia residenziale privata: ciò che conta è la possibilità di esercizio dello ius aedificandi da parte dei privati secondo la disciplina urbanistica concreta.
- Quando la censura di legittimità investe una qualificazione urbanistica già accertata in fatto, la cassazione può cassare la decisione di merito se essa abbia applicato un criterio di non edificabilità in contrasto con il principio di diritto desumibile dalla giurisprudenza consolidata.
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