Cassazione Civile, Ordinanza n. 07329/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (espropriati)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione alla stima dell'indennità definitiva di asservimento relativa a immobili interessati da un impianto eolico. La società beneficiaria dell'esproprio e delegata alle operazioni espropriative aveva adito la Corte d'appello per contestare la stima e la liquidazione delle spese di stima; la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Il motivo ritenuto preliminare e decisivo denunciava nullità dell'ordinanza e del procedimento per violazione degli artt. 702 ter, comma 3, c.p.c., 101 c.p.c. e 111 Cost., perché la Corte d'appello aveva deciso l'11/2/2017 (nel testo: il 2 dicembre 2016) prima della scadenza dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie finali e repliche, termini che erano stati fissati in sede di udienza di comparizione. I ricorrenti sostenevano che, avendo il giudice assegnato termini difensivi ulteriori, non poteva deliberare prima del loro compimento, pena violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Gli altri motivi, rimasti assorbiti, riguardavano la giurisdizione sulla richiesta di nullità/inutilizzabilità di un decreto regionale di liquidazione, la legittimazione dei tecnici stimatori, la natura giuridica dell'elettrodotto e ulteriori violazioni di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente. Ha affermato che, sebbene nel rito sommario il giudice non sia tenuto a concedere termini per comparse conclusionali e memorie di replica, una volta che li abbia concessi deve rispettarne la scadenza e può decidere solo dopo il pieno dispiegamento del contraddittorio. Poiché l'ordinanza era stata deliberata prima della scadenza dei termini assegnati, la Corte ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata e l'ha cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
norma richiamata come base del ricorso per l'opposizione alla stima in materia espropriativa
norma richiamata come disciplina del rito applicabile all'opposizione alla stima
richiamato come fondamento del procedimento sommario adottato
la decisione non può essere assunta prima della scadenza dei termini difensivi eventualmente assegnati
richiamato in relazione al principio del contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio
menzionato per escludere che l'assegnazione dei termini fosse assistita da nullità, ma ciò non esimeva il giudice dal rispettarne la scadenza
Massime di principio
- Nel procedimento sommario di cognizione, il giudice può anche non assegnare termini per difese finali e repliche; tuttavia, se decide di concederli, è vincolato al loro rispetto e non può pronunciare prima della scadenza.
- La decisione assunta prima del compimento del termine concesso per comparse conclusionali o memorie di replica determina di per sé la nullità del provvedimento, per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- Chi deduce in cassazione la nullità della decisione per avere il giudice pretermesso le difese finali non ha l'onere di indicare specificamente quali argomentazioni avrebbe svolto, perché la violazione è in re ipsa e incide sulla completezza del contraddittorio.
- L'eventuale concessione di termini difensivi ulteriori integra un supplemento di garanzie che, una volta disposto, deve essere effettivamente assicurato fino alla sua naturale scadenza.
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