Cassazione Civile, Ordinanza n. 07334/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La società ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, decidendo su un ricorso relativo a una controversia espropriativa, aveva ritenuto non tardiva la domanda di indennità per occupazione temporanea ma aveva respinto o dichiarato inammissibili altre censure. La controversia originaria riguardava l’espropriazione di un fondo per la realizzazione di un lotto autostradale: la proprietaria lamentava la tardività dichiarata dalla corte territoriale sulla domanda di indennità di occupazione temporanea, l’inadeguatezza dell’indennità di esproprio e la mancata considerazione della perdita di valore della porzione residua per asserita interclusione. Con la revocazione, la ricorrente ha dedotto un errore di percezione della Corte di cassazione, sostenendo che era stato ignorato un fatto risultante dalla c.t.u., cioè che la bretella stradale avrebbe occupato l’intero fronte della proprietà impedendo in concreto l’accesso, anche pedonale, al varco ritenuto esistente dalla Corte; secondo la ricorrente tale travisamento sarebbe stato decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistesse un errore revocatorio, perché la doglianza non riguardava l’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti, ma mirava in realtà a contestare l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali, in particolare della c.t.u. e dei motivi già esaminati nell’ordinanza impugnata. Di conseguenza ha applicato il principio per cui l’errore di giudizio non è censurabile con revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto nei limiti propri dell’errore revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio presuppone un contrasto tra la decisione e un fatto processuale effettivamente risultante dagli atti, non una diversa lettura delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
L’ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. è configurabile solo quando la Corte abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto processuale che dagli atti risulti invece in modo inequivoco nel senso opposto; non basta una contestazione sulla valutazione delle prove o sull’interpretazione delle risultanze istruttorie.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito o per sostituire alla ricostruzione fattuale della Corte una diversa lettura della c.t.u. o degli atti difensivi.
- Se il ricorrente ammette che il fatto posto a base della decisione esiste realmente nel materiale processuale, ma lamenta che la Corte non abbia valorizzato un fatto diverso o ulteriore, la doglianza resta fuori dall’ambito dell’errore revocatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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