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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07332/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. promosso per la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a terreni di circa 2000 mq. La Corte d'appello aveva quantificato l'indennità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo applicabile il criterio di cui all'art. 14, comma 3, della legge provinciale n. 6/1993 per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale. La proprietaria ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di merito aderito acriticamente al c.t.u., che avrebbe individuato il comparto urbanistico e calcolato un valore medio ponderale includendo impropriamente le aree espropriate e quelle destinate ad attrezzature pubbliche; con il secondo ha censurato l'affermazione secondo cui le aree espropriate dovessero essere incluse nel calcolo del valore medio ponderale, sostenendo che le caratteristiche dei terreni espropriati potevano rilevare solo per determinare il loro valore unitario e non per formare la media del comparto, e lamentando inoltre omessa motivazione sul punto. Il comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo l'omesso esame di un fatto decisivo: secondo l'ente, la Corte d'appello avrebbe erroneamente stimato una particella a 400 euro/mq invece che a 1200 euro/mq, come risultante dalla tabella IMIS allegata alla consulenza, questione che sarebbe stata sollevata in comparsa conclusionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge, omessa motivazione e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 14, comma 3, della legge provinciale n. 6/1993, nel senso che i "terreni" di cui tenere conto sono quelli espropriati, da valutare cumulativamente con le loro caratteristiche, l'inserimento nel tessuto urbanistico e la destinazione dei terreni circostanti. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla motivazione era inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano state riportate le critiche mosse al c.t.u. in modo da consentire il controllo richiesto. Il ricorso incidentale del comune è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c., essendo stato proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; in ogni caso, sarebbe stato anche esso inammissibile per difetto di autosufficienza. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti e la Corte ha dato atto dell'obbligo per entrambe le parti ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, L.P. n. 6/1993

    Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale, il valore di mercato va determinato considerando cumulativamente le caratteristiche dei terreni espropriati, il loro inserimento nel tessuto urbanistico e la destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indica il rito utilizzato nel giudizio di merito per la determinazione dell'indennità di esproprio.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ritiene che la doglianza sul difetto di motivazione sia in realtà un tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    È invocato come parametro del controllo sulla motivazione, ma la Corte esclude la fondatezza della censura perché priva di specificità e diretta a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se proposto oltre i termini di impugnazione, quando il ricorso principale è inammissibile.

  • art. 327 c.p.c.

    È il termine semestrale di impugnazione richiamato per affermare la tardività del ricorso incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    È richiamato nel principio secondo cui il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è inammissibile.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    Il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non salva il ricorso incidentale tardivo se esso è comunque oltre i termini di impugnazione ordinari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che, pur prospettata come violazione di legge, nullità della motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito recepisce le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il ricorrente che contesti la motivazione deve indicare in modo specifico le circostanze rilevanti, trascrivere i passaggi essenziali della consulenza contestati e riportare il contenuto delle critiche svolte, altrimenti la doglianza difetta di autosufficienza.
  • In tema di determinazione dell'indennità per aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale, il valore va accertato considerando congiuntamente le caratteristiche dei terreni espropriati, il loro inserimento nel contesto urbanistico e la destinazione dei terreni circostanti.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre i termini ordinari di impugnazione è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; il rispetto del termine previsto per il ricorso incidentale tardivo non è sufficiente a conservarne l'efficacia se è già scaduto il termine lungo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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