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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07333/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

La curatela fallimentare propose ricorso per revocazione contro una precedente sentenza di cassazione che aveva accolto il ricorso della controparte in una controversia di opposizione allo stato passivo. La lite originaria riguardava l’insinuazione al passivo di un credito derivante da mutuo fondiario, che la società istante assumeva di aver acquisito per effetto di una scissione parziale e successiva incorporazione. Il tribunale aveva negato il credito ritenendo non provato il trasferimento del rapporto, in quanto l’atto di scissione non richiamava espressamente il contratto di mutuo. Nel ricorso per cassazione definito con la sentenza poi impugnata per revocazione, la società aveva dedotto l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla presenza, nell’allegato D dell’atto di scissione, del numero identificativo del mutuo e del relativo credito. Con il ricorso per revocazione la curatela ha sostenuto che la precedente decisione di legittimità fosse fondata sulla supposizione di un fatto inesistente, poiché l’allegato D non era stato prodotto al momento del deposito del controricorso e quindi non poteva essere considerato nel decidere. Nelle more, però, la curatela ha dichiarato che il tribunale, nel giudizio riassunto dopo la cassazione con rinvio, aveva nuovamente rigettato l’opposizione allo stato passivo e che contro tale decreto non era stato proposto ricorso per cassazione, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la dichiarazione della sola parte ricorrente circa la sopravvenuta inutilità della decisione non integrasse una cessazione della materia del contendere, che richiede un mutamento della situazione sostanziale riconosciuto da entrambe le parti e conclusioni conformi. Tale dichiarazione è stata invece equiparata a una rinuncia non conforme ai requisiti di legge; di conseguenza, essendo venuto meno l’interesse alla decisione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa

    è la base dedotta per la revocazione, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia ex art. 390 cod.proc.civ.

    la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal difensore munito di mandato speciale, se non rispetta i requisiti di legge, è equiparata alla rinuncia al ricorso

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa

    la sopravvenuta carenza di interesse comporta l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione

    la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non determina automaticamente cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone una diversa situazione sostanziale riconosciuta da entrambe le parti con conclusioni conformi.
  • Se la parte ricorrente dichiara unilateralmente il sopravvenuto difetto di interesse e non ricorrono i requisiti formali della rinuncia al ricorso, la dichiarazione va trattata come rinuncia non rituale e l’effetto processuale è l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse.
  • L’interesse all’impugnazione deve permanere fino alla decisione; la sua sopravvenuta mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso, anche se originariamente ammissibile.
  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese in considerazione della natura pregiudiziale della decisione e dare atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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