Cassazione Civile, Ordinanza n. 17749/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due contribuenti, residenti in uno dei Comuni della Sicilia colpiti dagli eventi sismici del 1990, avevano presentato istanza di rimborso di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l’agevolazione prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, avevano impugnato il diniego. In primo grado il ricorso era stato rigettato per asserita mancanza di prova dei versamenti; in appello, invece, la CTR aveva accolto la domanda ritenendo spettante il rimborso del 90% delle imposte anche sui redditi di fabbricati e sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario, sostenendo l’inammissibilità del ricorso originario per mancanza della documentazione comprovante versamenti e dichiarazioni; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., deducendo che i contribuenti non avevano provato i pagamenti e non potevano invocare la non contestazione; (3) violazione della disciplina sul rimborso e del diritto UE sugli aiuti di Stato/de minimis, assumendo che la CTR avesse riconosciuto il rimborso senza verificare i presupposti sostanziali e documentali richiesti per i contribuenti esercenti attività di impresa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che nel contenzioso tributario la mancata allegazione iniziale dei documenti non comporti in sé inammissibilità dell’istanza di rimborso e che, comunque, operino i principi di collaborazione e buona fede, con oneri di allegazione e prova distribuiti in modo da gravare sull’Amministrazione l’obbligo di specifica contestazione dei fatti dedotti quando i documenti siano nella sua disponibilità o siano stati trasmessi. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, quando il contribuente svolge attività economica, il giudice deve verificare in concreto la compatibilità del beneficio con il regolamento de minimis applicabile e non può limitarsi a constatare che l’importo richiesto sia inferiore alla soglia, dovendo accertare tutti i presupposti richiesti dal diritto UE, inclusa l’autocertificazione su altri aiuti ricevuti nel triennio rilevante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso per cassazione.
artt. 18, 19, 22 e 27, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di documentazione, ma la Corte esclude che la mancanza iniziale dei documenti comporti automaticamente inammissibilità dell’istanza di rimborso.
norma sull’onere della prova richiamata dall’Agenzia; la Corte ribadisce che, in presenza di fatti allegati dal contribuente, l’Amministrazione deve contestare specificamente i fatti impeditivi, estintivi o modificativi di sua conoscenza.
richiamato dall’Agenzia per contestare la prova dei versamenti e il ricorso alla non contestazione.
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
norma agevolativa originaria che riconosceva il beneficio ai soggetti colpiti dagli eventi sismici in Sicilia.
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
norma interpretata come disposizione che riconosce il diritto al rimborso dell’eccedenza rispetto al beneficio già fruito e che disciplina, anche in via integrativa, le modalità di presentazione e integrazione delle istanze.
esprime il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
impedisce di richiedere al contribuente documenti già in possesso dell’Amministrazione.
prevede l’acquisizione d’ufficio dei documenti già detenuti dalla pubblica amministrazione procedente o da altre amministrazioni.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017
“Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione ... può integrare l'istanza già presentata ...”
la Corte lo legge come conferma che la mancanza di documentazione iniziale non determina di per sé rigetto o inammissibilità, ma apre una fase di integrazione e collaborazione con l’Ufficio.
Regolamento (UE) n. 1407/2013
richiamato come parametro per verificare la compatibilità dell’aiuto individuale con il regime de minimis.
Regolamento (CE) n. 717/2014
richiamato, insieme al regolamento de minimis, come parametro di compatibilità dell’aiuto individuale.
art. 108, par. 3, TFUE
richiamato nella decisione della Commissione UE che ha qualificato come incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato oggetto di causa.
art. 92 TFUE
richiamato dalla Corte quale norma la cui inapplicabilità può derivare solo entro i limiti della soglia de minimis.
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015
qualifica come aiuti di Stato incompatibili le misure agevolative oggetto di causa, salvo l’ipotesi di aiuti individuali compatibili con il regime de minimis o altri regimi approvati.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l’assenza iniziale di documentazione a supporto di un’istanza di rimborso non comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda né rende invalido, di per sé, il silenzio-rifiuto, quando la disciplina speciale consente integrazioni documentali e impone un dovere di collaborazione tra contribuente e Amministrazione.
- L’Amministrazione finanziaria non può pretendere dal contribuente documenti o informazioni già in suo possesso; se il contribuente allega che la prova del pagamento o della richiesta di rimborso è nella disponibilità dell’Ufficio, quest’ultimo deve prendere posizione in modo specifico e motivato.
- Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente deve allegare l’an e il quantum della pretesa, ma l’Amministrazione, ove contesti, deve dedurre e provare specifici fatti impeditivi, estintivi o modificativi che escludano il diritto al rimborso.
- Quando il beneficio fiscale è potenzialmente configurabile come aiuto di Stato nei confronti di un’impresa o di un soggetto che svolge attività economica, il giudice deve verificare in concreto la compatibilità con il regime de minimis applicabile, accertando tutti i presupposti richiesti dal diritto UE e non soltanto che l’importo chiesto sia inferiore alla soglia massima.
- La soglia de minimis non opera come mera soglia dell’importo del singolo rimborso, ma richiede la verifica dell’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo di riferimento e, in caso di superamento della soglia, il beneficio deve essere negato nella sua interezza.
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