Cassazione Civile, Ordinanza n. 17727/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiore imposta, oltre interessi e sanzioni, disconoscendo la non imponibilità per cessioni intracomunitarie ex art. 41 del d.l. n. 331/1993. Il primo rilievo atteneva a fatture di cessione emesse verso vari clienti, per le quali l'Amministrazione contestava la mancata prova del trasferimento materiale dei beni nello Stato membro di destinazione. Il secondo rilievo riguardava fatture per 'modifiche attrezzature' emesse verso un soggetto identificato in Italia, rispetto alle quali la società aveva proposto appello incidentale condizionato. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del d.l. n. 331/1993 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, per provare l'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale, la combinazione di modelli Intrastat e dichiarazioni postume dei cessionari, senza documentazione idonea a dimostrare il trasferimento nello Stato membro di destinazione. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale deducendo nullità della sentenza per violazione delle norme sull'appello incidentale, contestando la dichiarazione di inammissibilità del proprio gravame incidentale sul secondo rilievo, che riteneva invece tempestivo in quanto proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale dell'Ufficio, pur riguardando un capo autonomo della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale della società. Sul primo, ha ritenuto infondata la censura perché la CTR si era attenuta ai principi in tema di prova delle cessioni intracomunitarie: non è necessario il solo CMR, e la prova dell'effettivo trasferimento può essere fornita anche mediante un complesso di elementi indiziari e documentali, quali gli elenchi Intrastat e le dichiarazioni dei cessionari, se valorizzati come fatti secondari idonei a dimostrare la fuoriuscita della merce dal territorio nazionale. Sul secondo, ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale della contribuente, osservando che l'interesse a impugnare quel capo della sentenza di primo grado era già sorto con la pubblicazione della decisione e non dall'appello principale dell'Ufficio; quindi non poteva farsi ricorso all'impugnazione incidentale tardiva per recuperare un motivo di gravame già attuale. La sentenza impugnata è stata quindi confermata integralmente, con prevalenza della parte resistente sul ricorso principale e soccombenza della resistente sul ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993
Le cessioni di beni trasportati o spediti in altro Stato membro sono non imponibili IVA se ricorrono i presupposti sostanziali dell'operazione intracomunitaria, in particolare l'effettivo trasferimento dei beni nel diverso Stato membro.
art. 138 della Direttiva 2006/112/CE
Gli stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni
La non imponibilità IVA è collegata allo spostamento dei beni in un altro Stato membro e al luogo di tassazione nel Paese di destinazione.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o deroga al regime ordinario grava sul contribuente che la invoca.
art. 2727 c.c.
La prova del trasporto intracomunitario può essere data anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ricostruite da fatti secondari.
art. 2729 c.c.
Gli elementi documentali e indiziari possono assurgere a prova presuntiva dell'effettivo trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso principale per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso incidentale per nullità della sentenza impugnata.
art. 334 c.p.c.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche nel processo tributario, ma solo se l'interesse a proporla sorge dall'impugnazione principale e non preesiste ad essa.
art. 54 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla parte incidentale in relazione alla disciplina dell'appello tributario e dell'impugnazione incidentale.
art. 23 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla parte incidentale in tema di costituzione e difese nel processo tributario.
art. 333 c.p.c.
Richiamato dalla parte incidentale in combinazione con l'art. 334 c.p.c. per la disciplina delle impugnazioni incidentali.
art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018
È richiamato per la tempestività del ricorso principale, grazie al termine di sospensione previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie l'esenzione IVA presuppone la prova dell'effettivo trasferimento fisico dei beni in altro Stato membro; tale prova non è rigidamente ancorata a un singolo documento, potendo essere offerta anche tramite un insieme di elementi documentali e presuntivi idonei a dimostrare la fuoriuscita della merce dal territorio nazionale.
- Il cedente che invochi la non imponibilità dell'operazione intracomunitaria sopporta l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., potendo l'accertamento fondarsi anche su presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. se gravi, precise e concordanti.
- L'assenza del CMR non preclude di per sé la prova della cessione intracomunitaria, quando altri documenti e circostanze oggettive siano idonei a confermare la spedizione o il trasporto dei beni nel diverso Stato membro.
- L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l'interesse ad impugnarla nasce dall'impugnazione principale; non può essere utilizzata per recuperare capi della sentenza che erano già autonomamente soccombenti e impugnabili fin dalla pubblicazione della decisione di primo grado.
- Nel processo tributario l'art. 334 c.p.c. è applicabile, ma la sua operatività resta subordinata al criterio dell'interesse sopravvenuto all'impugnazione altrui, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva quando tale interesse fosse già attuale prima del gravame principale.
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