Cassazione Civile, Ordinanza n. 17730/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle entrate)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero, a titolo definitivo, di un credito d'imposta ritenuto inesistente e utilizzato in compensazione per l'anno 2011, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente, quale coobbligato in quanto socio accomandatario della società beneficiaria del credito, aveva impugnato la cartella deducendo in appello e poi in cassazione: 1) l'irritualità della notifica dell'atto di recupero presupposto, assumendo che fosse stata eseguita in luogo diverso dalla propria residenza e a mani di persona diversa, senza raccomandata informativa; 2) la nullità della cartella per carenza di motivazione, in particolare per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Con il ricorso per cassazione sono state denunciate la violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la notifica dell'atto di recupero era stata eseguita nelle mani di una persona che si era qualificata come moglie convivente del destinatario; in tale ipotesi opera la presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto, e incombe sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza del rapporto di convivenza, prova che non è stata fornita. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo perché, una volta accertata la rituale notifica dell'atto presupposto, la cartella non costituiva il primo atto impositivo notificato al contribuente e poteva quindi motivarsi mediante richiamo all'atto precedente; inoltre, la sentenza impugnata aveva accertato che gli interessi erano stati correttamente calcolati. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ritenendo il ricorso manifestamente infondato e conforme a principi giurisprudenziali pacifici.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della notifica dell'atto di recupero; la Corte nega la violazione applicando i principi sulla consegna a persona di famiglia convivente.
art. 139 c.p.c.
la consegna a persona di famiglia è idonea a fondare la presunzione di conoscenza dell'atto, salvo prova contraria sulla mancata convivenza.
art. 7 l. n. 212/2000
invocato per la pretesa carenza di motivazione della cartella; la Corte esclude la nullità perché la cartella richiamava un atto precedente già notificato.
art. 3 l. n. 241/1990
richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
artt. 375, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.
norme sulla trattazione camerale e sulla definizione anticipata del ricorso.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la Corte applica le sanzioni per abuso del processo/lite temeraria in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta e della manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
menzionato solo per descrivere le conseguenze del recupero del credito d'imposta inesistente.
Massime di principio
- La notificazione eseguita a mani di una persona qualificatasi come familiare convivente del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo; per vincere la presunzione non basta la sola diversa risultanza anagrafica, ma occorre provare l'inesistenza del rapporto di convivenza o la presenza meramente occasionale del consegnatario.
- Ai fini della validità della notifica rileva il luogo di dimora abituale del destinatario, mentre le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e sono superabili con prova contraria apprezzata dal giudice di merito.
- Quando la cartella di pagamento segue un atto fiscale presupposto già notificato e determinativo del quantum, la motivazione può essere assolta con il richiamo a tale atto; non è necessario ripetere nella cartella tutte le modalità di calcolo degli interessi maturati successivamente.
- Se la rituale notificazione dell'atto presupposto è accertata, non è configurabile la nullità della cartella per difetto di motivazione come se essa fosse il primo atto con cui il contribuente apprende la pretesa.
- La definizione del giudizio in conformità a una proposta di decisione può comportare, nei casi previsti, l'applicazione delle sanzioni processuali per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., secondo una valutazione legale tipica e non meramente discrezionale.
- La manifesta infondatezza di un ricorso fondato su questioni già risolte da principi giurisprudenziali consolidati può giustificare, oltre al rigetto, anche la condanna al pagamento di somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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