Cassazione Civile, Ordinanza n. 17731/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008 con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione proventi qualificati come profitto di reato di corruzione, oltre a redditi di lavoro autonomo, applicando il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario deducendo, tra l'altro, decadenza del potere impositivo, carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa; la CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato l'annullamento. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che ricorressero i presupposti per il raddoppio dei termini e che l'imposta evasa superasse la soglia di punibilità penale. Il contribuente ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione digitale del ricorso nativo digitale e, nel merito, ha difeso la decisione della CTR, che aveva fondato l'annullamento sia sull'intempestiva trasmissione della notitia criminis sia sull'insussistenza dell'obbligo di denuncia penale per mancato superamento della soglia di punibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare del contribuente sulla validità del ricorso dell'Agenzia, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione nativo digitale privo di firma digitale è affetto da nullità sanabile quando vi sia certezza della paternità dell'atto, come nel caso di notificazione da PEC istituzionale dell'Avvocatura e successivo deposito della copia analogica attestata conforme. Nel merito, la Corte ha accolto solo la censura dell'Agenzia relativa alla prima ratio della sentenza impugnata, affermando che il raddoppio dei termini non richiede la presentazione tempestiva della notitia criminis, essendo sufficiente l'obbligo di denuncia penale. Ha però respinto il ricorso perché la CTR aveva fondato la decisione anche su una seconda, autonoma ratio decidendi: l'insussistenza dell'obbligo di denuncia per mancato superamento della soglia di punibilità, motivazione ritenuta chiara, logica e non efficacemente censurata dall'amministrazione. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
la Corte ribadisce che i termini di accertamento IRPEF sono raddoppiati in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, senza che rilevi la tempestività effettiva della presentazione della notitia criminis, nei limiti temporali applicabili ratione temporis.
art. 14, comma 4, l. n. 537/1993
base normativa del recupero a tassazione dei proventi illeciti/da reato.
art. 444 c.p.p.
richiamato per indicare che il contribuente era stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta, passata in giudicato.
art. 322-ter c.p.
richiamato in relazione alla confisca per equivalente disposta nel procedimento penale.
art. 331 c.p.p.
la Corte richiama il principio per cui il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale ai sensi di questa norma.
d.lgs. n. 74/2000
richiamato come fonte dei reati tributari per i quali può sorgere l'obbligo di denuncia penale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente, essendo l'Agenzia ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
norma ribadita più volte come disposizione sul termine di decadenza dell'accertamento e sul suo raddoppio in presenza dei presupposti penali.
Massime di principio
- Nel sistema dell'accertamento tributario, il raddoppio dei termini è collegato all'esistenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata entro il termine ordinario di decadenza, né che essa sia tempestiva, purché l'obbligo di denuncia sussista secondo la legge applicabile.
- Quando la decisione di merito si fonda su plurime rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio idonea da sola a sorreggere il decisum rende comunque il ricorso infondato o inammissibile sul punto decisivo.
- La soglia di punibilità del reato tributario rileva anche ai fini dell'operatività del raddoppio dei termini: se il giudice di merito accerta, con motivazione logica e coerente, che l'imposta evasa non supera la soglia penalmente rilevante, viene meno il presupposto dell'obbligo di denuncia e quindi del raddoppio.
- Il ricorso per cassazione nativo digitale privo di firma digitale non è automaticamente inesistente: può configurarsi una nullità sanabile quando sia comunque certa la paternità dell'atto, ad esempio per notificazione da PEC istituzionale e successivo deposito di copia analogica attestata conforme.
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