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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17728/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento avente natura esecutiva. In pendenza del giudizio di merito aveva provveduto al pagamento, a titolo provvisorio, delle somme iscritte a ruolo e dell'aggio di riscossione richiesto dall'agente. Successivamente, il giudizio sull'accertamento si era estinto per effetto di una conciliazione giudiziale tra contribuente e Amministrazione finanziaria, con rideterminazione della pretesa tributaria in misura inferiore. La contribuente aveva quindi chiesto il rimborso dell'aggio versato, sostenendo che, venuto meno o comunque ridimensionato il titolo impositivo originario, fosse venuto meno anche il presupposto dell'aggio; in subordine, aveva prospettato che il mantenimento dell'aggio integrasse un indebito arricchimento dell'Erario, almeno per la parte riferita alle somme poi rimborsate perché eccedenti l'importo concordato in conciliazione. I motivi di ricorso per cassazione deducevano violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999, degli artt. 29 d.l. n. 78/2010, 48 e 68 d.lgs. n. 546/1992, e, con il secondo motivo, anche dell'art. 2041 c.c., contestando la tesi secondo cui l'aggio sarebbe comunque dovuto perché correlato all'inadempimento dell'obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso dell'aggio, affermando che, nel regime applicabile ratione temporis, l'aggio ha natura retributiva e non tributaria, remunera il servizio complessivo di riscossione e non viene meno per il solo fatto che, a seguito di conciliazione giudiziale, la pretesa tributaria originaria sia stata ridimensionata. Nel caso concreto, il pagamento era stato richiesto e effettuato sulla base di un titolo esecutivo provvisorio prima della conciliazione; la successiva definizione del giudizio non ha eliminato retroattivamente il presupposto dell'aggio relativo alla riscossione avviata in pendenza di giudizio. La Corte ha escluso anche la configurabilità di un indebito arricchimento dell'Erario, proprio perché l'aggio è un corrispettivo dovuto secondo la disciplina allora vigente e non un accessorio strettamente dipendente dalla sorte della sola imposta poi rideterminata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. n. 112/1999

    versione vigente ratione temporis

    L'aggio di riscossione, nel regime previgente alla riforma del 2021, era un compenso retributivo a carico del debitore in base all'iscrizione a ruolo e all'attivazione della riscossione coattiva; la sua debenza non dipendeva dalla sola effettiva entità dell'attività svolta nel singolo caso.

  • art. 29 d.l. n. 78/2010

    primo comma, lett. a), b) e f)

    Ha disciplinato il versamento frazionato, in pendenza di giudizio, delle somme dovute a titolo provvisorio su avvisi di accertamento esecutivi.

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    La conciliazione giudiziale incide sulla definizione della controversia tributaria e sulla misura della pretesa, ma nel caso concreto non ha travolto retroattivamente la legittimità dell'aggio richiesto in base alla riscossione già attivata.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    Regola la riscossione frazionata delle imposte in pendenza del giudizio e costituisce il parametro per valutare la legittimità del recupero provvisorio delle somme.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nei gradi di merito per escludere i presupposti dell'istanza di rimborso, ma non è il fulcro della decisione di legittimità.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa non è configurabile nel caso in esame, perché l'aggio è dovuto in forza di una disciplina legale che ne giustifica la riscossione.

  • l. n. 234/2021

    art. 1, comma 15 e comma 17

    La riforma ha eliminato l'aggio a carico del debitore solo per il futuro, dal 1° gennaio 2022, lasciando impregiudicati i carichi affidati prima di tale data secondo il regime previgente.

  • Corte cost. n. 120/2021

    Ha censurato il sistema dell'aggio in termini di iniquità e inefficienza, ma senza imporre una disciplina retroattiva; ha rimesso al legislatore la scelta dei tempi e delle modalità della riforma.

  • Corte cost. n. 46/2025

    Ha ribadito che la riforma dell'aggio opera solo pro futuro e che la mancata efficacia retroattiva rientra nella discrezionalità legislativa.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del 2021, l'aggio esattoriale ha natura di compenso retributivo del servizio di riscossione e non di tributo o sanzione; perciò la sua debenza si valuta secondo la disciplina vigente al momento dell'attività di riscossione.
  • La conciliazione giudiziale che riduce la pretesa tributaria non elimina automaticamente il diritto dell'agente della riscossione all'aggio già maturato sulla riscossione provvisoria avviata prima della conciliazione, quando il pagamento sia stato richiesto e corrisposto in base a un titolo esecutivo allora valido.
  • Il rimborso è dovuto solo nei limiti in cui il pagamento eseguito risulti eccedente rispetto alla minore pretesa definita in conciliazione; non per questo, però, l'aggio perde integralmente la sua giustificazione legale.
  • L'azione di arricchimento senza causa non può essere utilizzata per elidere un compenso dovuto in forza di una disciplina speciale che attribuisce espressamente il costo della riscossione al debitore secondo il sistema vigente all'epoca dei fatti.
  • La riforma legislativa che ha trasferito allo Stato la copertura dei costi del servizio nazionale della riscossione opera solo per il futuro, salvo diversa previsione espressa del legislatore.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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