Cassazione Civile, Ordinanza n. 17729/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (Agenzia delle entrate)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA indebitamente detratta per gli anni 2015 e 2016, ritenendo che la società avesse acquistato autovetture tramite una filiera fraudolenta incentrata su operazioni intracomunitarie soggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, tra i fornitori esteri e i rivenditori nazionali si interponevano società cartiere, prive di organizzazione e strutture, che acquistavano i veicoli dall’estero in esenzione IVA e li rivendevano senza versamento dell’imposta a intermediari nazionali, i quali poi fatturavano ai concessionari finali. La società contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo, in cassazione, cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, per asserita inversione dell’onere della prova, poiché il giudice avrebbe richiesto alla contribuente di provare la propria estraneità e inconsapevolezza della frode invece di imporre all’Amministrazione di dimostrare anche la consapevolezza; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per preteso travisamento della prova e dei fatti discussi, sostenendo che gli elementi valorizzati dal giudice non dimostrassero la conoscenza della frode; 3) violazione degli artt. 10 l. 212/2000 e 1, commi 9 e 10, d.l. 262/2006, in relazione al rilievo attribuito alla mancanza di annotazioni sui libretti di circolazione prima dell’immatricolazione; 4) omessa pronuncia sulle censure relative all’illegittimità delle sanzioni per assenza di colpevolezza e sull’assenza di vantaggio economico; 5) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese senza compensazione, invocando i mutamenti giurisprudenziali. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi e manifestamente infondato il quinto, ribadendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare con indizi oggettivi sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare la propria buona fede e l’uso della massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la motivazione d’appello aveva valorizzato plurimi elementi indiziari non confutati, idonei a fondare la consapevolezza della frode. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese, oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato i principi in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, senza invertire l’onere della prova: l’Amministrazione aveva assolto il proprio onere tramite presunzioni e indizi oggettivi e specifici, mentre la società non aveva fornito prova contraria della propria buona fede. I motivi sul preteso travisamento della prova, sulla normativa dei libretti di circolazione e sull’omessa pronuncia sono stati dichiarati inammissibili o infondati, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o comunque perché la decisione impugnata aveva implicitamente disatteso le doglianze. È stata inoltre confermata la condanna alle spese e la Corte ha applicato la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ritenendo il ricorso manifestamente infondato e definito in conformità alla proposta.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato per le doglianze di nullità processuale e omessa pronuncia; la Corte ha però escluso il vizio perché la sentenza impugnata conteneva una decisione implicita compatibile con il rigetto delle censure.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando valuta in modo non condivisibile le prove già acquisite.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
Non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso per l’Amministrazione rispetto ai principi già vigenti; disciplina le regole di valutazione della prova e non esclude l’uso delle presunzioni semplici.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non se attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la statuizione di rigetto è implicita nell’impostazione logico-giuridica della sentenza.
art. 5 del d.lgs. n. 472/97
Richiamato dalla ricorrente per contestare le sanzioni; la Corte ha ritenuto implicitamente esclusa l’assenza di colpevolezza, poiché la consapevolezza della frode comporta responsabilità sanzionabile.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è eccezionale e discrezionale; il giudice non è tenuto a motivare il mancato uso della compensazione, e la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In presenza di definizione del giudizio conforme alla proposta, la Corte applica le sanzioni previste dalla norma; la condanna discende da una valutazione legale tipica.
art. 380-bis c.p.c.
È stata richiamata per la procedura camerale e per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie in caso di definizione conforme alla proposta.
art. 375 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 15 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario il criterio di regolazione delle spese segue la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Espressione generale del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice può fondare su di esse l’accertamento dell’evasione.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1973
Consente all’Amministrazione di fondare l’accertamento IVA anche su elementi presuntivi.
art. 10 l. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela dell’affidamento e buona fede, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 1, commi 9 e 10, d.l. n. 262/2006
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che sul libretto non dovevano comparire annotazioni dei passaggi prima dell’immatricolazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
Corte di Giustizia UE, Kittel, C-439/04 e C-440/04
Il diritto alla detrazione va negato solo se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA.
Corte di Giustizia UE, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11
Conferma il principio per cui il soggetto passivo in buona fede non può essere penalizzato se non era consapevole della frode.
Corte di Giustizia UE, Ppuh, C-277/14
Ribadisce che la buona fede tutela il cessionario inconsapevole, ma la detrazione può essere negata se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; irrilevante il vantaggio economico finale.
Corte di Giustizia UE, Bonik, C-285/11
L’indizio di frode può fondare la prova della consapevolezza del cessionario, se da elementi oggettivi emerge che un operatore diligente avrebbe dovuto sospettare.
Massime di principio
- In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, anche per presunzioni semplici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode fiscale.
- Una volta che l’Ufficio abbia assolto l’onere probatorio mediante elementi oggettivi e specifici, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità, l’effettivo pagamento della fattura, la consegna della merce e la successiva rivendita non sono, di per sé, idonei a dimostrare l’estraneità alla frode IVA.
- La congruità dei prezzi di acquisto, isolatamente considerata, è un elemento neutro e non basta a escludere la conoscibilità della frode se permangono altri indizi sintomatici.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ha travisato il contenuto oggettivo della prova, non quando ha semplicemente attribuito diversa forza persuasiva alle risultanze istruttorie.
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è eccezionale e presuppone i casi tipizzati dalla legge; la condanna alle spese segue il criterio generale della soccombenza e non richiede una specifica motivazione sul mancato ricorso alla compensazione.
- L’assenza di un vantaggio economico finale in capo al cessionario non esclude, di per sé, la partecipazione o la conoscibilità della frode IVA, trattandosi di circostanza esterna non decisiva ai fini della detrazione.
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