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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17723/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva concluso con la società poi fallita un contratto di affitto di ramo d’azienda per l’erogazione di servizi informatici a terzi. In sede di ammissione al passivo del fallimento della controparte, la società istante aveva chiesto il riconoscimento di diversi crediti chirografari: il corrispettivo per servizi informatici asseritamente resi alla fallita, il rimborso di somme pagate a un fornitore della fallita per un debito di quest’ultima, e il rimborso di pagamenti effettuati per spettanze dei dipendenti della fallita. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; l’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal tribunale, che aveva ritenuto non dimostrati i crediti con documenti aventi data certa anteriore al fallimento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in tre motivi, l’omesso esame di fatti decisivi: (1) per il credito relativo al pagamento al fornitore, la prova dell’accollo e del pagamento sarebbe emersa da una comunicazione proveniente dalla terza fornitrice e dalla contabile del bonifico; (2) per il credito da pagamenti ai dipendenti, le contabili e le deleghe avrebbero provato i pagamenti anteriori al fallimento e la causale; (3) per il credito da servizi informatici, il contratto dotato di data certa e gli ulteriori elementi di causa avrebbero consentito di ricondurre con certezza i documenti prodotti a un’epoca anteriore al fallimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente rubricati come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e dell’apprezzamento di merito già compiuto dal tribunale. La decisione impugnata si era fondata sul rilievo che la società istante non aveva fornito prova, con documenti aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, né dell’effettiva esecuzione delle prestazioni di servizi informatici, né del pagamento dei debiti verso fornitore e dipendenti della fallita. La Corte ha ribadito che, in sede di insinuazione al passivo, il creditore deve provare il fatto costitutivo del credito con documentazione opponibile ai terzi, dotata di data certa anteriore al concorso; e che il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di fatti storici decisivi, non l’erronea valutazione delle prove o la mera contestazione del convincimento del giudice di merito. Condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo se il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto storico decisivo e controverso, non quando si contesti la valutazione delle prove o si chieda una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 2704 c.c.

    Nei confronti della massa dei creditori il documento prodotto dal creditore deve essere dotato di data certa anteriore all’apertura del concorso; in mancanza delle forme tipiche, l’anteriorità può essere dimostrata solo con fatti ulteriori idonei a stabilirla in modo ugualmente certo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di insinuazione al passivo, il creditore che pretenda il pagamento di un corrispettivo o il rimborso di somme pagate per conto del fallito deve provare il fatto costitutivo del proprio credito con documenti opponibili alla massa, muniti di data certa anteriore al fallimento.
  • Quando la data certa non risulta dai mezzi tipici dell’art. 2704 c.c., l’anteriorità della formazione del documento può essere dimostrata anche con testimoni o presunzioni, ma solo se tali elementi consentano di accertare in modo certo un fatto idoneo a stabilire l’anteriorità del documento, e non una mera verosimiglianza.
  • Nel contratto a prestazioni corrispettive, la mera stipulazione non basta a fondare il diritto al corrispettivo: chi agisce deve allegare e provare anche l’avvenuto esatto adempimento della propria prestazione, perché tale adempimento integra il fatto costitutivo del credito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di censurare in cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se la sentenza ha comunque preso in considerazione il fatto storico posto a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppalto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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