Cassazione Civile, Ordinanza n. 13730/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione ai pignoramenti esattoriali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Una società in liquidazione ha proposto opposizione contro pignoramenti esattoriali lamentando, in sintesi: la mancata notifica degli avvisi di addebito, delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento presupposte; la decadenza dell'azione esecutiva; il difetto di motivazione dei pignoramenti, soprattutto quanto a interessi e aggio. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che la notifica degli atti presupposti fosse comunque conosciuta dalla debitrice, che li aveva contestati nel merito, sicché eventuali vizi notificatori risultavano sanati per raggiungimento dello scopo. In Cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. per l'applicazione della sanatoria del vizio di notifica in un'opposizione proposta contro il pignoramento; 2) omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla dedotta mancata notifica degli atti presupposti; 3) violazione delle norme sulla notifica via PEC per mancata produzione delle ricevute telematiche, essendo state prodotte solo scansioni di copie analogiche; 4) violazione delle medesime norme e dell'art. 4 dpcm 222/13 per asserita mancanza di firma digitale della cartella notificata via PEC; 5) vizio motivazionale per avere il giudice attribuito rilievo a notifiche riferite ad atti diversi e a soggetti diversi; 6) violazione delle norme sulla riscossione e difetto di motivazione per la mancata specificazione del calcolo di interessi e aggio. La Corte ha ritenuto infondato o inammissibile ciascun motivo, osservando in particolare che la contestazione dell'opponente dimostrava la conoscenza degli atti e quindi il raggiungimento dello scopo della notificazione; che le copie analogiche delle ricevute PEC, in assenza di disconoscimento specifico, hanno efficacia probatoria; che la firma digitale non è requisito essenziale della cartella notificata via PEC; che, una volta ricevuti e non impugnati gli atti presupposti, le relative questioni non sono più controvertibili nel giudizio sul pignoramento; e che il pignoramento contiene gli elementi essenziali richiesti, non essendo necessaria la motivazione analitica del calcolo delle somme portate dal titolo esecutivo.
Norme richiamate
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; nella specie, la proposizione dell'opposizione e la contestazione nel merito hanno dimostrato la conoscenza dell'atto esecutivo e degli atti presupposti.
Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per la disciplina dei vizi della notificazione e della loro eventuale sanatoria.
L'opposizione agli atti esecutivi può costituire indice della conoscenza dell'esecuzione e quindi del raggiungimento dello scopo della notificazione dell'atto di pignoramento.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali prodotte a supporto della notifica telematica.
Invocato per l'asserita omissione di pronuncia, ritenuta però non adeguatamente specificata e quindi inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza o errori processuali; nel caso, le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La doglianza di vizio motivazionale è inammissibile se non viene indicata la decisività del fatto asseritamente omesso.
art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973
Richiamato tra le norme sulla notifica degli atti della riscossione esattoriale.
art. 30, comma 4, d.l. 78/2010
Richiamato come norma inerente alla disciplina applicabile agli atti della riscossione e alle modalità di notifica/documentazione.
Richiamato per la disciplina della notifica a mezzo PEC e dei relativi effetti probatori.
Richiamato in tema di documenti informatici e validità probatoria delle copie/riproduzioni telematiche.
Le riproduzioni meccaniche o informatiche hanno efficacia probatoria, salvo disconoscimento specifico.
Le copie fotografiche o analogiche di documenti fanno prova della conformità all'originale se non specificamente disconosciute.
art. 4 D.P.C.M. 22/2/2013
Invocato per contestare la validità della notifica via PEC in assenza di firma digitale; la Corte ha escluso che la firma digitale sia requisito essenziale della cartella.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione e gli elementi del pignoramento presso terzi/esattoriale.
Richiamato a sostegno del difetto di motivazione dell'atto della riscossione; la Corte ha escluso la necessità di una motivazione analitica del calcolo delle somme nel pignoramento.
art. 3 d.lgs. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in tema di interessi e aggio nella riscossione; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La contestazione giudiziale della notifica di un atto esecutivo o dei relativi atti presupposti può risultare superata quando la stessa parte dimostri, con la propria difesa nel merito, di avere comunque avuto conoscenza dell'atto e del suo contenuto: in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il vizio di notifica dell'atto di pignoramento è sanato se l'opponente ha dimostrato di conoscere l'esecuzione; la proposizione dell'opposizione stessa può costituire indice univoco di tale conoscenza.
- Le copie analogiche o scansioni di documenti informatici relativi alla notifica via PEC hanno efficacia probatoria, salvo che sia proposto un disconoscimento specifico della conformità all'originale.
- Nella notifica della cartella di pagamento via PEC non è richiesto, in assenza di una specifica previsione normativa, che la copia informatica della cartella sia munita di firma digitale quale requisito essenziale di validità.
- Una censura di omessa pronuncia o di vizio motivazionale è inammissibile se non viene indicato in modo puntuale il contenuto della domanda o dell'eccezione e la decisività del fatto trascurato.
- Una volta che gli atti presupposti della riscossione siano stati ricevuti e non tempestivamente impugnati, le contestazioni relative al loro contenuto non possono essere rimesse in discussione nel successivo giudizio sul pignoramento esattoriale.
- L'atto di pignoramento deve contenere gli elementi essenziali richiesti dalla legge; non è necessario che rechi una motivazione analitica del calcolo degli interessi o dell'aggio quando tali importi derivino dal titolo esecutivo presupposto.
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