Cassazione Civile, Ordinanza n. 13671/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di anzianità di lavoratrice dello spettacolo. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva rideterminato la quota B del trattamento pensionistico senza applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, ritenendo tale limite applicabile solo alla quota A e non più vigente per la quota B dopo l'intervento del d.lgs. n. 182 del 1997. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile non fosse stato abrogato e continuasse ad applicarsi anche alla quota B; con il secondo ha dedotto omesso esame di una censura relativa alla liquidazione della quota A, assumendo che il tribunale avesse considerato un numero di contributi giornalieri maggiore di quello riconosciuto dall'istituto. La resistente ha contrastato il ricorso e ha anche chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale, deducendo un preteso contrasto con la legge delega e con i principi di proporzionalità e corrispondenza contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando continuità con il proprio recente orientamento secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, resta applicabile il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997, perché tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, rilevando che il ricorso riportava solo estratti dell'atto di appello e non i passaggi essenziali né la sentenza di primo grado. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione.
art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Non determina l'abrogazione del massimale pensionabile previgente, che resta compatibile con la nuova disciplina della quota B.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Costituisce l'ultimo intervento modificativo della disciplina, senza eliminare il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, lett. a)
Il criterio della commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una necessaria corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni erogate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo accolto per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti.
La Corte richiama per relationem i precedenti conformi a sostegno della decisione.
art. 38 Cost.
La disciplina previdenziale è compatibile con la Costituzione se assicura una certa proporzionalità e non compromette le finalità di tutela previdenziale.
Massime di principio
- Nella pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale previgente permane applicabile alla quota B, salvo una espressa abrogazione o un'incompatibilità normativa inequivoca.
- La semplice successione di una nuova disciplina di calcolo della pensione non comporta, di per sé, l'eliminazione del massimale pensionabile quando esso sia coerente con l'impianto complessivo del sistema previdenziale speciale.
- Il criterio di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non impone una corrispondenza rigida e matematica tra contribuzione versata e prestazione erogata, potendo il legislatore modulare il sistema in modo non strettamente corrispettivo purché restino garantite proporzionalità e adeguatezza.
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, il controllo diretto degli atti presuppone comunque il rispetto del principio di specificità ex art. 366 c.p.c., mediante indicazione puntuale e trascrizione essenziale degli atti rilevanti.
- La censura che rinvia genericamente ad atti di merito, senza riportare i passaggi decisivi dell'atto impugnato e della sentenza di primo grado, è inammissibile per difetto di specificità.
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