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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13671/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di anzianità di lavoratrice dello spettacolo. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva rideterminato la quota B del trattamento pensionistico senza applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, ritenendo tale limite applicabile solo alla quota A e non più vigente per la quota B dopo l'intervento del d.lgs. n. 182 del 1997. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile non fosse stato abrogato e continuasse ad applicarsi anche alla quota B; con il secondo ha dedotto omesso esame di una censura relativa alla liquidazione della quota A, assumendo che il tribunale avesse considerato un numero di contributi giornalieri maggiore di quello riconosciuto dall'istituto. La resistente ha contrastato il ricorso e ha anche chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale, deducendo un preteso contrasto con la legge delega e con i principi di proporzionalità e corrispondenza contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando continuità con il proprio recente orientamento secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, resta applicabile il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997, perché tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, rilevando che il ricorso riportava solo estratti dell'atto di appello e non i passaggi essenziali né la sentenza di primo grado. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale previgente permane applicabile alla quota B, salvo una espressa abrogazione o un'incompatibilità normativa inequivoca.
  • La semplice successione di una nuova disciplina di calcolo della pensione non comporta, di per sé, l'eliminazione del massimale pensionabile quando esso sia coerente con l'impianto complessivo del sistema previdenziale speciale.
  • Il criterio di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non impone una corrispondenza rigida e matematica tra contribuzione versata e prestazione erogata, potendo il legislatore modulare il sistema in modo non strettamente corrispettivo purché restino garantite proporzionalità e adeguatezza.
  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, il controllo diretto degli atti presuppone comunque il rispetto del principio di specificità ex art. 366 c.p.c., mediante indicazione puntuale e trascrizione essenziale degli atti rilevanti.
  • La censura che rinvia genericamente ad atti di merito, senza riportare i passaggi decisivi dell'atto impugnato e della sentenza di primo grado, è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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