Cassazione Civile, Ordinanza n. 13655/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una complessa vicenda di cessione di ramo d'azienda, poi dichiarata nulla, seguita dall'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro originariamente occupato. In esecuzione di tale ordine, la banca dispose nel 2016 l'assegnazione del dipendente dalla sede di Napoli a quella di Bologna, qualificando il provvedimento come assegnazione e non come trasferimento. Il lavoratore impugnò il provvedimento sostenendo la sua illegittimità; la Corte d'appello accolse in parte il suo gravame, dichiarando inefficace il trasferimento e ordinando la riassegnazione a mansioni equivalenti presso la sede di Napoli. In Cassazione la banca dedusse due motivi: con il primo, la violazione degli artt. 1304 e 1372 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse riconosciuto l'effetto della transazione intervenuta tra il lavoratore e la cessionaria apparente del ramo d'azienda, asseritamente idonea a precludere o condizionare la prosecuzione dell'azione contro la cedente; con il secondo, la violazione degli artt. 2112 e 2103 c.c., contestando sia la conferma della nullità della cessione di ramo d'azienda sia l'affermazione d'illegittimità del trasferimento, sostenendo che l'assetto organizzativo successivo e il tempo trascorso rendevano impossibile o comunque giustificavano l'assegnazione a Bologna.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato i propri precedenti tra le stesse parti, ribadendo che la transazione stipulata dal lavoratore con la società cessionaria apparente non è opponibile alla banca cedente e non incide sull'originaria domanda di nullità della cessione di ramo d'azienda, trattandosi di atto inter alios con effetti limitati alle parti del contratto; ha inoltre escluso che potesse operare, nel caso concreto, una logica di solidarietà passiva invocabile dal debitore. Quanto al secondo, ha confermato l'orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo d'azienda deve essere una preesistente entità economica funzionalmente autonoma, non una struttura creata ad hoc per il trasferimento, e ha ritenuto corretta la statuizione d'illegittimità del trasferimento del lavoratore a Bologna per difetto di prova, da parte del datore di lavoro, delle effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 2103 c.c.; la Corte ha quindi confermato la condanna della banca a riassegnare il lavoratore nella sede di Napoli. La banca è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La transazione conclusa dal lavoratore con un altro soggetto non impedisce, di per sé, la prosecuzione dell'azione contro la parte diversa che non ha partecipato al contratto; nel caso concreto non era configurabile l'effetto invocato dalla ricorrente.
Il contratto produce effetti solo tra le parti e non può essere opposto a soggetti estranei; la transazione è stata qualificata come atto con efficacia limitata alle parti stipulanti.
Le clausole del contratto devono essere interpretate complessivamente, senza isolare singole espressioni in modo da svuotare di contenuto altre clausole dello stesso accordo.
È richiamato per evidenziare la diversa sfera di operatività del giudicato rispetto alla transazione, non sovrapponibile agli effetti del primo.
Il ramo d'azienda deve consistere in un'entità economica organizzata preesistente e funzionalmente autonoma, capace di conservare la propria identità al momento del trasferimento; non è sufficiente una struttura creata ad hoc dal cedente.
Il trasferimento del lavoratore richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; in caso di contestazione, l'onere di allegazione e prova grava sul datore di lavoro.
Norma richiamata quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
È richiamato nel quadro dell'evoluzione normativa, ma la Corte ribadisce che non elimina il requisito della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda.
direttiva 2001/23/CE
È letta nel senso che l'entità economica trasferita deve, prima del trasferimento, godere di sufficiente autonomia funzionale e conservare la propria identità.
direttiva 1998/50/CE
Richiamata insieme alla direttiva 2001/23/CE per sostenere la necessità che l'entità trasferita sia già esistente e organizzata prima del trasferimento.
artt. 4 e 36 Cost.
Sono evocati a sostegno dell'esigenza di evitare che tutele inderogabili dei lavoratori siano rimesse a un atto di mera volontà datoriale incontrollabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- La transazione stipulata dal lavoratore con un soggetto diverso dal datore di lavoro originario non è automaticamente opponibile a quest'ultimo e non estingue la domanda proposta contro il diverso convenuto, salvo che dal contenuto complessivo dell'accordo emerga una chiara volontà incompatibile con la prosecuzione dell'azione.
- Le clausole di un contratto transattivo devono essere lette in modo unitario; eventuali tensioni interne vanno risolte con l'interpretazione complessiva del testo, non mediante correzioni esterne che finiscano per neutralizzare singole pattuizioni.
- Il giudicato e la transazione operano su piani diversi: il primo vincola nei limiti dell'art. 2909 c.c., la seconda solo tra i contraenti ex art. 1372 c.c.; la loro sovrapposizione non può essere presunta.
- Ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo d'azienda trasferito deve corrispondere a una preesistente entità economica funzionalmente autonoma, idonea a conservare la propria identità; non è sufficiente una aggregazione creata ad hoc in occasione del trasferimento.
- Nel trasferimento del lavoratore disposto in esecuzione di un ordine di reintegra, il datore deve ripristinare la posizione lavorativa precedente, salvo che provi concrete e specifiche ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustifichino il mutamento di sede.
- Quando il trasferimento è contestato, l'onere di allegare e provare le ragioni giustificative grava sul datore di lavoro; la mera contestazione dell'altrui prospettazione non è sufficiente.
- In sede di legittimità non è rivedibile la valutazione di fatto sorretta da motivazione congrua e logica sulla mancata prova delle ragioni organizzative del trasferimento.
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