Cassazione Civile, Ordinanza n. 13669/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato ritenuto esistente dal 2 aprile 2007 al 13 marzo 2009, poi formalizzato solo in un momento successivo. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società al pagamento di differenze retributive in favore del lavoratore e aveva respinto la domanda riconvenzionale di ripetizione di somme corrisposte come premio legato al raggiungimento di obiettivi. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1327, 1372 e 2697 c.c., sostenendo che il trattamento economico del periodo anteriore alla formalizzazione non potesse essere quello più favorevole previsto dal contratto scritto, ma solo i minimi del c.c.n.l., e che non ricorressero i presupposti del perfezionamento del contratto per facta concludentia ai sensi dell'art. 1327 c.c.; (2) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., assumendo che, nella domanda di restituzione, l'onere di provare la causa giustificativa del pagamento gravasse sul lavoratore; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle ferie non godute; (4) nullità per violazione dell'art. 245 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto non decisiva la mancata escussione di un teste al quale il lavoratore aveva rinunciato. La resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non attaccava la reale ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva applicato l'art. 1327 c.c., ma aveva interpretato la condotta delle parti come rivelatrice della volontà comune di regolare sin dall'inizio de facto il rapporto, anche quanto al trattamento retributivo, in conformità alla proposta contrattuale coeva all'assunzione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che chi agisce per ripetizione di indebito deve provare l'assenza di causa debendi del pagamento e che, nel caso concreto, la società non aveva dimostrato che le somme fossero state corrisposte quale premio per obiettivi. Ha giudicato infondato il terzo motivo perché non vi era omessa pronuncia: la questione delle ferie era stata espressamente considerata e assorbita nella valutazione complessiva del quantum dovuto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la Corte d'appello aveva valutato la testimonianza come superflua/non decisiva sulla base di un accertamento di fatto congruamente motivato, senza porsi il tema della rinuncia al teste ex art. 245 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; disposto altresì l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1327 c.c.
La norma sull'esecuzione del contratto prima della risposta dell'accettante è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio della decisione di merito, che si fondava invece sull'interpretazione della condotta complessiva delle parti e non su un perfezionamento contrattuale ex lege.
art. 1372 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, non ha inciso sulla decisione di legittimità, perché la Corte ha valorizzato la volontà comune desumibile dal comportamento delle parti nel rapporto di fatto.
art. 2697 c.c.
In tema di ripetizione di indebito, l'onere di provare l'assenza di causa debendi del pagamento grava sul solvens che agisce in restituzione; inoltre, per le differenze retributive, la prova delle circostanze dedotte deve essere valutata secondo il riparto dell'onere probatorio applicato dal giudice di merito.
art. 2033 c.c.
Chi chiede la restituzione di somme pagate deve dimostrare che il pagamento era privo di causa giustificativa; la presunzione di giuridicità del pagamento va superata dal soggetto che domanda la ripetizione.
art. 245 c.p.c.
La mancata escussione del testimone è stata ritenuta irrilevante perché il giudice di merito aveva motivato la superfluità della prova orale, non perché vi fosse una questione decisiva di mancata accettazione della rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La determinazione del trattamento economico in un rapporto di lavoro iniziato di fatto prima della formalizzazione scritta può essere desunta dall'interpretazione del comportamento complessivo delle parti e dalle pattuizioni coeve, se queste risultano sostanzialmente sovrapponibili al contratto successivamente stipulato.
- In caso di azione di ripetizione di indebito, l'onere di provare l'assenza di causa del pagamento grava su chi chiede la restituzione, poiché il pagamento eseguito è di per sé giuridicamente significativo.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta in appello risulti implicitamente assorbita nella valutazione complessiva del quantum dovuto e il giudice di merito abbia comunque considerato il tema controverso.
- La valutazione di non decisività o superfluità di una prova testimoniale appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se congruamente motivata.
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