Cassazione Civile, Ordinanza n. 13677/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il ricalcolo della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo iscritto alla gestione ex ENPALS. Il pensionato aveva chiesto che, nel calcolo della cosiddetta "Quota B" del trattamento di quiescenza, non si applicasse il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. Il Tribunale e la Corte d'appello di Roma avevano accolto la domanda, ritenendo che tale massimale valesse solo per la "Quota A" e non anche per la "Quota B", regolata dalle norme sopravvenute del d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale non fosse stata abrogata e dovesse continuare ad applicarsi anche alla Quota B. Il resistente ha depositato controricorso e ha chiesto anche la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato, in continuità con un precedente recente, che nella determinazione della "Quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo non devono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Secondo la Corte, il massimale non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità, ed è coessenziale al sistema speciale dei lavoratori dello spettacolo, che resta favorevole ma deve comunque concorrere alla sostenibilità previdenziale generale. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971
"limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile"
il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla determinazione della Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo
richiamato dal ricorrente come parte della disciplina sopravvenuta della Quota B, ma non ritenuto idoneo ad abrogare il massimale
"non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità"
non produce abrogazione tacita del limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503 del 1992
definisce la Quota A, relativa alle anzianità contributive anteriori al 1993
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503 del 1992
definisce la Quota B, relativa alle anzianità contributive maturate dal gennaio 1993
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
modifica il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile
art. 2, comma 4, lett. a), l. n. 106 del 2022
"doveroso riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo"
richiamato per confermare la specialità del settore spettacolo e la necessità di misure di sostegno, senza escludere il massimale pensionabile
Massime di principio
- Nella determinazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo, la Quota B va calcolata applicando il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, salvo espressa deroga legislativa.
- Un intervento normativo successivo non comporta abrogazione tacita di una disciplina speciale quando la sua permanenza risulti coerente con il sistema e con la finalità di equilibrio tra tutela previdenziale e sostenibilità finanziaria.
- La specialità di un regime previdenziale favorevole non consente di desumere, per mera interpretazione evolutiva, l'eliminazione di limiti di calcolo che concorrono alla tenuta complessiva del sistema.
- In presenza di una normativa previdenziale stratificata, l'interprete deve ricostruire la disciplina tenendo conto della coesistenza tra regole previgenti e sopravvenute, evitando letture che alterino la volontà del legislatore di contenimento della spesa pubblica.
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