Cassazione Civile, Ordinanza n. 13675/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo iscritto alla gestione ex ENPALS. Il pensionato aveva chiesto che la "Quota B" del trattamento fosse determinata senza applicare il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Roma avevano accolto la domanda, ritenendo che il massimale operasse solo per la "Quota A" e non anche per la "Quota B", disciplinata dai criteri introdotti dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale non fosse stata abrogata e continuasse a coesistere con quella successiva relativa alla quota B. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e ha anche sollecitato la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, richiamando un precedente recente conforme (Cass. n. 36056 del 2022) e affermando la perdurante applicabilità del limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile anche nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce del principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge sostanziale, quindi come motivo di ricorso per cassazione ex n. 3.
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile ai lavoratori dello spettacolo anche per la determinazione della quota B della pensione.
d.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4
La disciplina introdotta per il calcolo della quota B non ha abrogato, né espressamente né per incompatibilità, il massimale previsto dal previgente art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503 del 1992
Individua la quota A, riferita alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1993.
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503 del 1992
Individua la quota B, riferita alle anzianità contributive maturate dal gennaio 1993 in poi.
L. n. 106 del 2022, art. 2, comma 4, lett. a)
Richiamata come conferma della specialità del lavoro dello spettacolo e della necessità di riconoscerne le peculiarità.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
È indicato come ultimo intervento modificativo del limite, ma senza eliminarlo.
Massime di principio
- Nella disciplina previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare nella determinazione della quota B della pensione, salvo espresso intervento abrogativo del legislatore.
- L'abrogazione tacita di una norma non può essere desunta quando la disciplina successiva è compatibile con quella previgente e il limite preesistente è coerente con la struttura complessiva del sistema previdenziale speciale.
- La specialità del regime previdenziale di una categoria di lavoratori non consente di ricavare, per via interpretativa, un trattamento pensionistico sganciato dalle esigenze di sostenibilità del sistema e di equilibrio tra valori costituzionali coinvolti.
- In sede di legittimità, quando esiste un precedente recente conforme sulla medesima questione di diritto, la Corte può farvi espresso richiamo per assicurare continuità interpretativa.
- La richiesta di rimessione alla Corte costituzionale può essere disattesa quando la norma censurata sia ritenuta espressione di un bilanciamento non irragionevole tra tutela della categoria protetta e sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale.
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