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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13684/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della cosiddetta "quota B" di una pensione di un lavoratore dello spettacolo. I giudici di merito avevano riconosciuto al pensionato il ricalcolo della quota B senza applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, ritenendo che tale limite valesse solo per la quota A e fosse stato superato dalla disciplina successiva del d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile non fosse stato abrogato tacitamente e continuasse ad applicarsi anche alla quota B; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame delle censure relative alla richiesta di riliquidazione della pensione sulla base di contributi giornalieri maggiori, lamentando un vizio di omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'INPS, reputando corretta l'interpretazione secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite stabilito dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva indicato il capo della sentenza di primo grado asseritamente erroneo né il corrispondente motivo di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla medesima Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo si applica il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 182 del 1997.
  • L'abrogazione tacita per incompatibilità non può ritenersi sussistente quando la disciplina sopravvenuta è compatibile con quella previgente e si limita a modificarne il contenuto senza eliminarne il presidio del massimale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia deve indicare specificamente il capo della decisione censurato e il motivo di appello che lo avrebbe investito; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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