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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28993/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del fallimento di una società, di ruoli e cartelle di pagamento relativi a tributi vari (tassa auto, tasse concessione governative, sanzioni, ICI e IVA). Il giudice di merito aveva annullato gli atti ritenendo prescritti i crediti, anche perché l’Amministrazione non aveva prodotto, neppure in appello, la documentazione relativa agli atti interruttivi della prescrizione per ciascuna cartella. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso originario del fallimento perché proposto contro estratti di ruolo non autonomamente impugnabili, applicando retroattivamente la disciplina sopravvenuta, in vigore al momento della decisione, che limita l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata ai soli casi di specifico pregiudizio. La tesi era che tale norma, di natura interpretativa/procedimentale, si applicasse anche ai giudizi pendenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e del ruolo/cartella non notificata non si applica al fallimento del contribuente. In tale contesto, infatti, il curatore ha sempre interesse ad agire immediatamente per contestare le risultanze del ruolo o dell’estratto di ruolo poste a fondamento della domanda di insinuazione al passivo, poiché la riscossione esecutiva è preclusa dall’esecuzione concorsuale e la notifica della cartella è irrilevante. La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite e ha osservato che il legislatore, con la successiva modifica normativa, ha in effetti ampliato il perimetro dei casi di impugnazione diretta includendo le procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. È stata inoltre lasciata ferma la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla prescrizione del credito, non specificamente censurata dall’Agenzia. Nulla è stato disposto sulle spese perché le altre parti sono rimaste intimate. Non si è applicato il contributo unificato aggiuntivo per la soccombenza della PA difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che limita l’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo e della cartella non notificata è applicabile ai giudizi pendenti solo nei limiti in cui l’interesse ad agire sia conformato secondo i casi tassativi previsti dalla norma.
  • Nel fallimento del contribuente l’interesse del curatore a contestare i crediti tributari insinuati al passivo è in re ipsa, sicché la mancata notifica della cartella non preclude l’azione davanti al giudice tributario.
  • L’estratto di ruolo, nel contesto concorsuale, assume funzione documentale dei crediti fatti valere dal creditore erariale e può essere oggetto di contestazione per opporsi all’ammissione al passivo.
  • La successiva estensione legislativa dei casi di impugnazione diretta alle procedure del codice della crisi d’impresa conferma che, in ambito concorsuale, il debitore deve poter tutelare immediatamente il proprio interesse contro l’iscrizione a ruolo.
  • Se il motivo di ricorso non censura specificamente la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, la decisione resta ferma per tale distinta base argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento del passivo
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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