Sentenza del 02/02/2021 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA (anno 2009) per €518.512,35 relativo a indebita detrazione ritenuta riferibile a operazioni soggettivamente inesistenti; l'Ufficio aveva inoltre chiamato direttamente responsabili per l'omesso versamento d'imposta le socie e gli amministratori per i periodi 2006-2009. Le ricorrenti hanno contestato: estinzione della società e conseguente illegittimità dell'atto; carenza di legittimazione passiva del liquidatore; inapplicabilità degli artt. richiamati (art.36 DPR 602/1973 e art.2495 c.c.); nullità per mancata allegazione del PVC; violazioni di norme processuali e probatorie e mancanza di condotta fraudolenta.
La decisione
Il Tribunale tributario di primo grado ha respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale ha confermato. Motivazioni principali: (1) nessun contrasto con precedente decisione su anni diversi: per il 2009 la decadenza non è maturata perché la notizia di reato è stata presentata l'8 maggio 2014, entro i termini ordinari di decadenza; (2) la responsabilità dei soci è stata correttamente chiamata in via successoria ai sensi dell'art. 2495 c.c., alla luce della giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n.6070/6071/2013) e della presenza di indizi gravi, precisi e concordanti (infedeltà dei bilanci, indebita detrazione IVA, mancata tenuta delle scritture) che rendono inattendibile il bilancio finale; (3) la mancata allegazione del PVC non determina nullità dell'atto quando nella motivazione sia richiamato e riportato il contenuto essenziale dell'atto richiamato (art.7 L.212/2000 e artt. 42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972); (4) il diritto alla detrazione è negato per operazioni soggettivamente inesistenti e la giurisprudenza richiede valutazioni rigorose sulla conoscibilità della frode. Esito: appello rigettato; confermato l'avviso; le socie S. I. e S. I. condannate in solido al pagamento e al rimborso delle spese di lite pari a €15.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Richiamato nel quadro della disciplina dei termini di accertamento e del loro eventuale raddoppio per violazioni penalmente rilevanti; la Corte e il Collegio lo usano per spiegare i termini di decadenza applicabili al caso.
Norma sui termini di decadenza per IVA; il giudice la interpreta insieme all'art.37 del D.L. n.233/2006 e alla disciplina successiva per stabilire che, nel caso concreto, i termini non erano prescritti.
Articolo richiamato dalla parte resistente/ricorrente nella difesa; la sentenza valuta l'inapplicabilità delle eccezioni mosse rispetto alla responsabilità del liquidatore e dei soci, senza accogliere l'eccezione.
Fondamento della responsabilità successoria dei soci per i debiti della società estinta: il Collegio ritiene applicabile la disciplina quando permangono rapporti giuridici e sussistono indizi di infedeltà contabile e dichiarativa.
art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato; tuttavia se non allegato è sufficiente riprodurne il contenuto essenziale nella motivazione: ciò giustifica la regolarità dell'atto anche senza PVC allegato.
artt. 42 D.P.R. n. 600/1973 e 56 D.P.R. n. 633/1972
Richiamati in combinato con l'art.7 L.212/2000 per sostenere che la mancata allegazione dell'atto richiamato non invalida l'atto impositivo se il suo contenuto essenziale è riportato.
D.L. 4 luglio 2006, n. 233, art. 37, commi 24-25
"in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione"
Stabiliva il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti indipendentemente dall'effettiva comunicazione della notitia criminis; la Corte ha tuttavia richiamato la successiva modifica normativa e la giurisprudenza che ne ha delimitato l'ambito.
Decreto legislativo n. 128/2015
Ha ridefinito il regime del raddoppio dei termini, disponendo che il raddoppio opera solo se la violazione è comunicata all'Autorità giudiziaria entro il termine ordinario di accertamento; il Collegio applica la disciplina transitoria rilevando quando la denuncia è stata tempestiva.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari) e art. 331 c.p.p.
Richiamati a proposito della necessità di una notizia di reato per attivare il regime del raddoppio dei termini e della rilevanza penale della condotta fraudolenta nel determinare la decorrenza dei termini di accertamento.
Sentenze Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6070 e 6071 del 12 marzo 2013; Cass. n. 16728/2016
Giurisprudenza utilizzata per chiarire il principio della responsabilità successoria dei soci dopo la cancellazione della società e per delimitare l'applicabilità del raddoppio dei termini in relazione alla comunicazione della notitia criminis.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce di chiamare i soci a rispondere dei debiti tributari per effetto del meccanismo successorio ex art.2495 c.c., soprattutto se risultano infedeltà nei bilanci o indizi gravi di frode.
- Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti va valutato alla luce della normativa vigente al momento dell'atto: per verificare la decadenza occorre controllare la data di notifica dell'avviso e la data di presentazione della notizia di reato, tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2015 e della disciplina transitoria.
- La mancata allegazione del PVC non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo se nella motivazione dell'atto è riportato il contenuto essenziale dell'atto richiamato, come previsto dall'art.7 L.212/2000 combinato con gli artt. rilevanti del DPR 600/633.
- Per negare il diritto alla detrazione IVA l'Amministrazione può fondarsi su elementi di fatto che configurino operazioni soggettivamente inesistenti; indizi quali infedeltà dei bilanci, mancanza di scritture e indebita detrazione costituiscono prova indiziaria rilevante se gravi, precisi e concordanti.
- In contenzioso tributario l'onere probatorio resta rilevante: la strategia difensiva del contribuente deve mirare a confutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell'accertamento (es. prova di regolare tenuta delle scritture, documentazione di reale operatività, congruità dei bilanci).
- Le spese processuali seguono la soccombenza; i contribuenti che promuovono impugnazioni senza elementi nuovi probatori rischiano la conferma dell'accertamento e la condanna alle spese per entrambi i gradi.
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