Sentenza del 02/02/2021 n. 2223 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 86/25/09, depositata il 6 maggio 2009, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione favorevole della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. La controversia riguardava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001, notificato il 7 giugno 2005, con cui, sulla base del D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633/1972, art. 55, erano stati rideterminati il reddito imponibile ai fini Irpef, il volume d’affari ai fini Iva e il valore della produzione ai fini Irap, con maggiori imposte, interessi e sanzioni. L’accertamento attribuiva al contribuente ricavi derivanti dalla commercializzazione in nero di prodotti petroliferi sottratti da un deposito, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza e di atti d’indagine penale. Con il primo motivo il ricorrente contestava la mancata allegazione all’avviso del verbale e, soprattutto, delle trascrizioni di intercettazioni e di una consulenza tecnica, non conosciute né agevolmente conoscibili prima della notifica dell’atto: le aveva apprese soltanto il 18 aprile 2006, con l’avviso di conclusione delle indagini penali. Con il secondo motivo contestava l’applicazione dell’accertamento induttivo e delle presunzioni semplicissime, sostenendo di non esercitare un’attività d’impresa e di non essere soggetto agli obblighi contabili, e invocava la disciplina dell’accertamento sintetico. Con il terzo motivo denunciava vizi di motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nella parte relativa agli atti investigativi non conoscibili prima della notifica dell’accertamento. Ha precisato che non era invece necessario allegare nuovamente il processo verbale di constatazione, poiché il contribuente lo aveva sottoscritto e ne aveva quindi avuto conoscenza legale. Nel caso concreto, però, le intercettazioni e la consulenza, richiamate attraverso una doppia motivazione per relationem, erano decisive per individuare sia la condotta attribuita al contribuente sia i presupposti della pretesa fiscale; la loro indisponibilità impediva una motivazione completa dell’avviso. La CTR aveva dunque errato nell’escludere l’invalidità dell’atto. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti, senza decisione nel merito. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente la causa accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e riconoscendo l’invalidità dell’avviso di accertamento. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; l’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.500 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia gia' avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione.
Non occorre allegare all’atto un documento richiamato per relationem se il contribuente ne ha già avuto integrale e legale conoscenza. Se invece il documento richiamato non è in suo possesso né è conosciuto o agevolmente conoscibile al momento della notifica, la motivazione può risultare insufficiente, in particolare quando quel documento è determinante per descrivere la causa della pretesa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3
La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione alla motivazione e all’allegazione dei documenti posti a fondamento dell’accertamento. La Corte ha accolto la censura per la carenza motivazionale derivante dal richiamo a documenti d’indagine penale non conoscibili prima della notifica.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
La disposizione è stata invocata, insieme alle norme sulla motivazione degli accertamenti, per contestare l’omessa allegazione della documentazione richiamata. La decisione riconosce l’invalidità dell’avviso perché gli atti non conoscibili erano essenziali alla compiuta esposizione dei presupposti della pretesa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
La norma costituiva uno dei fondamenti dell’accertamento induttivo impugnato. La Corte non ha deciso la specifica contestazione sulla sua applicabilità, formulata con il secondo motivo, perché assorbita dall’accoglimento della censura relativa alla motivazione dell’avviso.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55
La norma costituiva il fondamento dell’accertamento induttivo ai fini Iva. La questione sulla sua applicabilità è rimasta assorbita, poiché l’avviso è stato annullato per il difetto di motivazione derivante dalla non conoscibilità degli atti essenziali richiamati.
Massime di principio
- Un avviso motivato per relationem può rinviare a un verbale già integralmente e legalmente conosciuto dal contribuente senza doverlo allegare di nuovo.
- Quando il verbale richiamato rinvia a sua volta ad altri documenti, questi devono essere in possesso del contribuente, già conosciuti o almeno agevolmente conoscibili al momento della notifica dell’accertamento.
- La mancata conoscibilità è particolarmente rilevante se i documenti richiamati sono determinanti per identificare la condotta attribuita e i presupposti soggettivi e oggettivi della pretesa: in tal caso il difetto non è soltanto probatorio, ma può rendere incompleta la motivazione e invalidare l’atto.
- La successiva conoscenza dei documenti, acquisita durante o dopo le indagini penali, non sana la carenza di motivazione presente al momento della notifica dell’accertamento.
- Quando l’invalidità dell’atto è accertabile sulla base dei fatti già acquisiti, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito, senza rinvio.
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