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Sentenza

Sentenza del 02/02/2021 n. 2221 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2008, con cui l’Agenzia delle Entrate, rilevata l’incoerenza tra capacità di spesa e redditi dichiarati, aveva determinato sinteticamente un maggior reddito imponibile ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600/1973, con maggiori imposte, interessi e sanzioni. La CTP di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito; la CTR della Campania aveva rigettato l’appello del contribuente con sentenza n. 4962/15/2016, depositata il 23 maggio 2016. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) la nullità dell’accertamento perché sottoscritto da un funzionario delegato dopo il trasferimento del dirigente che aveva conferito la delega; 2) l’erronea valutazione delle prove relative alla restituzione, da parte di una società, di un finanziamento concesso dal contribuente, invocando anche le regole sull’onere probatorio e l’efficacia delle scritture contabili. In via preliminare, il contribuente ha chiesto la trattazione dopo il decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata istanza di trattazione: ha sostenuto che la definizione agevolata non si era perfezionata, poiché non aveva versato l’intero importo dovuto, neppure quello necessario a completare la prima rata.

La decisione

La Corte ha revocato il decreto presidenziale di estinzione: non risultava depositata in Cassazione la documentazione richiesta per produrre la sospensione legale del processo fino al 31 dicembre 2018; inoltre, il versamento eseguito era insufficiente e il processo, non sospeso, non richiedeva un’istanza di trattazione per proseguire. Nel merito, ha rigettato il primo motivo: la delega è di firma e il trasferimento del dirigente che l’aveva conferita non la fa decadere automaticamente, poiché la delega è riferibile all’organo e non alla persona fisica che temporaneamente ne è titolare. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in Cassazione attraverso una denuncia di violazione di legge; ha inoltre chiarito che le scritture contabili dell’impresa non hanno efficacia probatoria, nei rapporti tra contribuente e fisco, secondo gli artt. 2709 e 2710 c.c. Il ricorso è dunque complessivamente respinto. Il contribuente è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate 2.900 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 391 c.p.c., comma 3

    Tale disposizione, infatti, non configurando un rimedio di carattere impugnatorio, consente alle parti di chiedere il passaggio ad una fase successiva per un esame completo della controversia, nell'ambito della quale la Corte puo' valutare se l'istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso contrario, procedere all'esame del ricorso per cassazione.

    La richiesta di fissazione dell’udienza contro il decreto presidenziale di estinzione non è un’impugnazione e non richiede l’indicazione di specifici motivi: consente alla Corte di verificare la correttezza dell’estinzione e, se questa non è giustificata, di esaminare il ricorso.

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, commi 8 e 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

    Pertanto, la sospensione di questo giudizio sino al 31 dicembre 2018, enunciata nel decreto, presupponeva che il contribuente avesse dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata e, comunque, avesse depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, giacche' solo all'esito di tale adempimento la disposizione citata prevedeva l'effetto della sospensione legale del procedimento sino al 31 dicembre 2018.

    La sospensione legale del processo fino al 31 dicembre 2018 presuppone la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata e il deposito della domanda e della prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Se tali condizioni non ricorrono, il processo prosegue e non si estingue per mancata istanza di trattazione entro il termine previsto per i processi sospesi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3

    La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 1, e' una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione ne' del nominativo del soggetto delegato, ne' della durata della delega, che pertanto puo' avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.

    La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni. La delega non deve necessariamente indicare il nominativo del delegato o la propria durata, purché l’ordine di servizio individui il soggetto autorizzato attraverso la qualifica e renda verificabile il relativo potere.

  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate, art. 11, comma 1, lettere c) e d), e regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, art. 14, comma 2

    La delega, nella sostanza, si traduce quindi in una relazione, di natura organizzativa, non tra la persona fisica del delegante ed il delegato, ma tra organi (o tra l'organo delegante ed il funzionario delegato), che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (articolo 11, comma 1, lettera c) e d), Statuto Ag. Entrate - approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; articolo 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del 2000), nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra appartenenti al medesimo ufficio.

    La delega di firma è un rapporto organizzativo tra l’ufficio o l’organo delegante e il funzionario delegato, fondato sui poteri dirigenziali di organizzazione e coordinamento; perciò il trasferimento del dirigente che l’ha disposta non la caduca automaticamente, salva la possibilità di revoca da parte del nuovo titolare.

  • Art. 116 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. e' ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e' ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimita' sui vizi di motivazione.

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile quando il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia applicato un criterio di valutazione incompatibile con la disciplina probatoria. Non basta contestare il peso attribuito alle prove: la critica al loro apprezzamento di merito può rilevare solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • Art. 2697 c.c.

    In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo quando il giudice lo assegna alla parte sbagliata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Non costituisce violazione dell’art. 2697 c.c. la semplice contestazione della valutazione o della forza persuasiva delle prove.

  • Art. 115 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita' consentita dall'articolo 116 c.p.c.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura perché il giudice preferisce alcune prove di parte ad altre. Occorre invece che abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. e' ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e' ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimita' sui vizi di motivazione.

    La rivalutazione dell’apprezzamento probatorio non è consentita in Cassazione. Un errore nel modo in cui il giudice ha valutato le prove può essere dedotto, nei limiti richiamati dalla Corte, come vizio motivazionale e con riferimento a fatti specifici, decisivi e controversi.

  • Artt. 2214, 2709 e 2710 c.c.

    Infatti, l'articolo 2709 c.c., per il quale libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, attiene al rapporto tra il terzo imprenditore (estraneo a questo giudizio) ed il contribuente, ma non a quello tra quest'ultimo e l'amministrazione. A sua volta, l'articolo 2710 c.c., regolando l'efficacia probatoria delle scritture contabili regolarmente tenute tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, e' estraneo al rapporto tra contribuente e fisco.

    Le regole sull’efficacia probatoria dei libri contabili disciplinano i rapporti tra imprenditori o la prova contro l’imprenditore, ma non attribuiscono alle scritture della società efficacia di prova legale nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. L’art. 2214 c.c., che disciplina gli obblighi contabili dell’impresa, non trasforma tali registrazioni in prova vincolante verso il fisco.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 41-bis

    Le disposizioni sono richiamate dal contribuente nel secondo motivo in relazione all’accertamento sintetico e all’accertamento parziale, ma la Corte non ne svolge un’interpretazione autonoma: dichiara inammissibile la censura perché diretta, nella sostanza, a contestare la valutazione di fatto delle prove.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater, come modificato dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La delega di firma per gli avvisi di accertamento è riferita all’ufficio o all’organo e non alla persona fisica che ne è temporaneamente titolare. Il trasferimento del dirigente delegante, da solo, non invalida gli atti successivamente firmati dal delegato; occorre verificare l’esistenza e l’eventuale revoca della delega.
  • La definizione agevolata non determina automaticamente la sospensione del processo: vanno rispettati gli specifici adempimenti documentali e di pagamento previsti dalla legge. Se il processo non è stato validamente sospeso, non opera l’estinzione per mancata istanza di trattazione prevista per i processi sospesi.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove semplicemente qualificando la censura come violazione di legge o di regole sull’onere probatorio. Occorre indicare una specifica errata distribuzione dell’onere, l’uso di prove extra-processuali o una violazione dei criteri legali di valutazione; altrimenti la critica attiene al merito.
  • Le scritture contabili di una società non costituiscono, per il solo fatto di essere regolarmente tenute, prova legale vincolante nei rapporti tra il contribuente e il fisco circa l’esistenza o la restituzione di un finanziamento.

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