Sentenza del 02/02/2021 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Novara
Impugnazione intimazione di pagamento - Vizi propri - Necessità Rettifica anno di competenza - Conseguente rettifica annualità successive - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure riguardano l'avviso di accertamento e le sanzioni applicate, non i vizi propri dell'intimazione di pagamento, in violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992. Inoltre è stato affermato che le rettifiche relative all'anno di competenza producono effetti anche per le annualità successive, indipendentemente dalla definitività dell'accertamento relativo all'anno precedente
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento contestando le norme applicate e le sanzioni riportate nell'avviso di accertamento, anziché indicare vizi propri dell'intimazione stessa; inoltre la controversia riguarda la rettifica dell'anno di competenza e gli effetti di tale rettifica sugli anni successivi
Norme richiamate
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
L'art. 19 limita l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento ai soli vizi propri dell'atto di intimazione; le doglianze che attaccano il contenuto dell'accertamento devono essere proposte con il ricorso avverso l'accertamento e non con il ricorso contro l'intimazione, determinando altrimenti l'inammissibilità
Art. 41bis D.P.R. 917/1986
L'art. 41bis riguarda la determinazione dell'anno di competenza (criterio di competenza) e giustifica che le rettifiche sullo 'anno di competenza' abbiano effetti sulle annualità successive, anche se l'accertamento dell'anno precedente non è divenuto definitivo
Massime di principio
- Un ricorso contro un'intimazione di pagamento è ammissibile solo se riguarda vizi propri dell'intimazione (es. mancata notifica, irregolarità formali dell'intimazione); questioni sostanziali sull'accertamento devono essere proposte contro l'avviso di accertamento
- Se si intende contestare norme applicate o sanzioni contenute in un avviso di accertamento, il contribuente deve impugnare l'accertamento e non l'intimazione di pagamento, pena l'inammissibilità
- La rettifica dell'anno di competenza ha effetto anche sulle annualità successive: una correzione di competenza si riverbera sugli anni successivi indipendentemente dalla definitività dell'accertamento relativo all'anno precedente
- In situazioni analoghe conviene valutare preliminarmente se le censure vertono su vizi formali dell'intimazione o su questioni sostanziali dell'accertamento; nell'ultimo caso procedere all'impugnazione dell'accertamento entro i termini previsti
- Quando si contesta la determinazione dell'anno di competenza, è opportuno spiegare chiaramente nel ricorso come la rettifica incide sulle annualità successive e chiedere la pronuncia estensiva degli effetti per quegli anni
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