Sentenza del 02/02/2021 n. 38 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Accise gasolio - Produzione forza motrice - Diniego di rimborso -Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso il rigetto parziale dell'istanza di rimborso per gli anni 2016/2017 dell'accisa sul gasolio impiegato per produzione di forza motrice. La controversia verteva sulla metodologia di calcolo del rimborso: l'uso delle c.d. curve di consumo fornite dal costruttore oppure l'esecuzione di prove sperimentali (marce controllate). La ditta aveva in precedenza presentato istanze basate sulle curve di consumo; l'Agenzia, avendo rilevato anomalie in precedenti istanze, suggerì la possibilità di ricorrere alle prove sperimentali. La ditta accettò e svolse le prove, dalle quali emersero consumi inferiori rispetto alle curve. Successivamente la ditta presentò un'istanza basata sulle curve (definita provvisoria in ragione della prova ancora in corso), ma chiedendo il rimborso secondo i valori delle curve. L'Agenzia negò parzialmente il rimborso sulla base dei risultati delle prove sperimentali.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo legittimo il diniego parziale del rimborso. Il giudice ha ritenuto che le procedure ammesse sono le curve di consumo e le prove sperimentali; che le curve rappresentano il criterio generale e le prove sperimentali sostituiscono tale criterio quando emergono problemi; che l'Agenzia ha solo segnalato le anomalie e offerto la possibilità delle prove; che la ditta ha liberamente deciso di effettuare le prove e non può revocare tale scelta quando dalle prove risultano consumi inferiori rispetto alle curve. Pertanto il diniego parziale è corretto. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Circolare 25/1 (cfr. circolari in materia di rimborso accise)
Le circolari individuano le 'curve di consumo' come criterio generale per il calcolo dei rimborsi e prevedono l'applicazione delle prove sperimentali in caso di problemi o anomalie. Sebbene la circolare indichi l'iniziativa dell'operatore per l'attivazione delle prove, il giudice interpreta che l'Agenzia possa suggerire tale strada; una volta che l'operatore accetta e svolge le prove, i risultati vincolano la quantificazione del rimborso.
Massime di principio
- Le 'curve di consumo' fornite dal costruttore rappresentano il metodo ordinario per quantificare il rimborso delle accise; le prove sperimentali sono il metodo alternativo e sostitutivo quando emergono anomalie.
- Se l'amministrazione segnala anomalie e propone l'effettuazione di prove sperimentali e il contribuente accetta e svolge le prove, non può poi invocare i soli dati delle curve se le prove hanno evidenziato consumi inferiori.
- Una istanza presentata come provvisoria in attesa di conclusione di prove sperimentali non consente al contribuente di ottenere un rimborso definitivo basato su valori poi contrastanti con i risultati sperimentali.
- L'iniziativa per le prove sperimentali formale o sostanziale (anche su sollecitazione dell'amministrazione) vincola il contribuente: la scelta metodologica dell'operatore, una volta concretizzata con l'esecuzione delle prove, è determinante per la quantificazione del rimborso.
- In controversie di questo tipo i giudici possono compensare le spese di lite quando la vicenda presenta particolarità che rendono equo evitare la condanna alle spese.
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