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Sentenza

Sentenza del 02/02/2021 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRES - Attività ricerca e sviluppo - Credito imposta - Compensazione - Credito inesistente - Credito spettante - Differenza - Conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva compensato nel 2011 crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativi agli anni 2008-2009 per complessivi € 48.978,81. L'Agenzia ha recuperato tali somme ritenendo i crediti "inesistenti" e ha applicato interessi e la sanzione del 100% ex art. 13 c.5 d.lgs. 471/1997. La società ha invece dedotto che i crediti erano maturati ma non utilizzabili per esaurimento delle risorse (mancato rilascio del nulla osta), e che dunque andava applicata la procedura ordinaria di recupero (DPR 600/1973 e DPR 633/1972) e non la disciplina speciale per crediti inesistenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, nel caso di specie, il mancato rilascio del nulla osta per esaurimento delle risorse non equivalga a una negazione del diritto al credito (cioè non determina automaticamente la "inesistenza" del credito), ma configura un'errata indicazione in dichiarazione e un uso indebito di poste esistenti. Di conseguenza il recupero deve seguire la procedura ordinaria degli artt. 31 e ss. DPR 600/1973 e 54 e ss. DPR 633/1972; non si applica la speciale procedura per i crediti inesistenti con termine di accertamento più lungo e sanzioni aggravate. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 commi 280-283, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L. finanziaria 2007)

    I commi disciplinano la nascita del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e prevedono l'obbligo di indicarlo in dichiarazione; individuano i periodi di imposta beneficiari del credito.

  • art. 1 comma 66, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L. finanziaria 2008)

    Modifica il precedente impianto normativa e incide sui termini e sulle modalità di fruizione del credito; contesto normativo utilizzato per stabilire ambito temporale e condizioni.

  • Decreto interministeriale n. 76 del 28 marzo 2008 (regolamento attuativo) e art. 5

    Regolamento che individua gli obblighi di comunicazione e il formulario (Mod. FRS) per attestare gli investimenti; impone l'indicazione del prospetto dei costi nella dichiarazione dei redditi a pena di decadenza.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2009

    Fornisce chiarimenti operativi sull'utilizzo del credito e sulle modalità di compensazione.

  • Decreto interministeriale 4 marzo 2011

    Stabilisce che beneficiano del credito i soggetti che hanno presentato il formulario ma hanno ricevuto un diniego per esaurimento risorse; aiuta a distinguere casi di diniego formale da mancato nulla osta per motivi finanziari.

  • art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Norma sulla compensazione mediante modello F24, disciplina la modalità tecnica con cui i crediti d'imposta possono essere usati in compensazione.

  • art. 13 comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del ... DPR 600/1973, e all'articolo 54-bis del DPR 633/1972"

    La Corte ha richiamato la definizione: il credito "inesistente" manca del presupposto costitutivo e non può essere appurato con i normali controlli. Solo a tali crediti si applicano le sanzioni e i termini più gravosi previsti dalla normativa speciale.

  • artt. 31 e ss., DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Procedure ordinarie di accertamento e recupero dell'imposta applicabili quando si tratta di poste esistenti ma erroneamente dichiarate; la CTR ha ritenuto applicabili queste norme al caso concreto.

  • art. 54 e ss., DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    Procedure ordinarie IVA parallele a quelle del DPR 600/1973; applicabili in caso di indebita indicazione di crediti esistenti.

  • art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008

    Norma richiamata in relazione al maggior termine di otto anni per l'accertamento applicabile ai crediti inesistenti; la CTR ha escluso l'applicazione di tale termine al caso oggetto di causa.

Massime di principio

  • La mancata emissione del "nulla osta" per esaurimento delle risorse non equivale automaticamente a un diniego del diritto al credito: il credito può essere maturato ma temporaneamente non utilizzabile.
  • Il credito è "inesistente" solo quando manca il presupposto costitutivo e tale inesistenza non è riscontrabile con i normali controlli (art.13 c.5 D.Lgs. 471/1997). In tutti gli altri casi si tratta di poste esistenti ma erroneamente indicate in dichiarazione.
  • Se il credito è maturato ma impropriamente utilizzato (per esempio per aver indicato importi superiori a quelli riconosciuti/usufruibili), l'ufficio deve seguire la procedura ordinaria di recupero (DPR 600/1973 e DPR 633/1972) e non la disciplina speciale per crediti inesistenti (con termini e sanzioni più gravosi).
  • Per evitare il rischio di qualificazione dell'uso come indebito, il contribuente dovrebbe riportare in dichiarazione e nel modello F24 solo l'importo effettivamente riconosciuto/ammesso o, quando il nulla osta è mancante per esaurimento fondi, documentare la situazione e limitare la compensazione ai limiti permessi dalla prassi.
  • L'amministrazione può e dovrebbe utilizzare gli strumenti di controllo formale (es. art. 36-bis DPR 600/1973) per verificare l'eventuale indebita compensazione prima di attivare la disciplina per crediti inesistenti; la sussistenza o meno di un diniego formale è fattore determinante.
  • La qualificazione giuridica del credito (inesistente vs. non spettante/non utilizzabile) ha importanti conseguenze processuali: termini di accertamento più lunghi e sanzioni maggiorate spettano solo se il credito è realmente inesistente secondo la definizione normativa.

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