Sentenza del 02/02/2021 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
"Emersione volontaria (voluntary disclusure)"- Beneficio - Ritardato pagamento - Decadenza - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva aderito alla procedura di emersione volontaria per redditi finanziari e immobiliari detenuti all'estero (anni 2006-2008) e aveva concordato il pagamento rateale. L'ufficio contestava il tardivo pagamento di una rata; per la normativa sulla collaborazione/voluntary disclosure il mancato rispetto dei termini di versamento comporta la decadenza dall'agevolazione e la riviviscenza delle sanzioni ordinarie (con raddoppio dei termini di accertamento ex art.12 D.L.78/09). Il contribuente ha invocato un lieve ritardo dovuto a temporanea carenza di liquidità, ha prodotto estratti conto esteri e comunicazioni all'ufficio, e ha sostenuto la buona fede e l'assenza di danno erariale essendosi poi provveduto al completo pagamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado: la normativa (art.5-quinquies comma 10 DL 167/1990 letto con art.5-quater comma 1 lett. b) e connessi) richiede il rispetto rigoroso dei termini di versamento per perfezionare la procedura di emersione; il pagamento fuori termine comporta la decadenza dall'agevolazione anche se tardivo e indipendentemente dalla buona fede o da difficoltà di liquidità dell'impresa. Le giustificazioni fornite non sono state ritenute idonee (mancata spiegazione di altre disponibilità estere, pagamenti effettuati da conto diverso, insufficiente prova della crisi personale). La Corte ha inoltre ritenuto applicabile retroattivamente, in quanto norma procedurale, la previsione di raddoppio dei termini d'accertamento ex art.12 comma 2 D.L.78/09. Per ragioni di equità sostanziale e dato l'avvenuto completo versamento all'Erario, le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5-quinquies comma 10, D.L. 167/1990
"Se il contribuente destinatario dell'invito ... non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo"
La norma stabilisce che il perfezionamento della collaborazione volontaria è condizionato al pagamento nei termini previsti: il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dall'agevolazione anche se il versamento avviene successivamente.
art. 5-quater comma 1 lettera b (richiamato)
Indica i termini e le modalità di versamento collegati alla procedura di emersione: il rispetto di tali termini è essenziale per mantenere i benefici.
art. 12 comma 2, D.L. 78/2009
Prevede il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento in caso di redditi sottratti a tassazione; il giudice l'ha qualificata come norma procedurale e quindi applicabile retroattivamente ai periodi anteriori.
D.L. 167/1990 convertito in legge 227/1990
Richiamato come fonte primaria della disciplina della collaborazione volontaria; la giurisprudenza interpreta le disposizioni in combinato disposto con successive norme (es. D.L.78/09).
Legge n. 186/2014 (richiamata nel testo)
Richiamata come norma collegata alla materia della voluntary disclosure e della sua applicazione normativa; non modifica il principio della stringente necessità del rispetto dei termini di versamento.
Massime di principio
- Il beneficio della voluntary disclosure è condizionato al rispetto rigoroso dei termini di versamento: anche un ritardo, se non adeguatamente giustificato e documentato, può comportare la decadenza dall'agevolazione.
- La buona fede soggettiva e la crisi aziendale non sono di per sé sufficienti a escludere la decadenza: il contribuente deve fornire prove chiare e coerenti sulle reali e concrete impossibilità di pagamento (es. disponibilità effettive sui conti indicati, flussi di pagamento, tentativi formali di sospensione/concordato personale).
- La retroattività di disposizioni di natura procedurale (es. raddoppio dei termini d'accertamento) è generalmente ammessa e può essere applicata anche a periodi anteriori se la norma non incide sulla sostanza del rapporto tributario.
- In caso di contestazione, la pubblica amministrazione può riqualificare prelievi o movimenti sui conti esteri come utili distribuiti o occultamento di redditi; è quindi cruciale documentare la natura delle operazioni (prestiti, rimborsi, movimentazioni giustificabili).
- Se il contribuente completa il pagamento anche dopo il termine, ciò non reintegra automaticamente il beneficio, ma può essere elemento per ottenere attenuazioni procedurali (per es. compensazione delle spese) se non sussiste danno erariale dimostrabile.
- Pratiche consigliate: conservare documentazione dettagliata e coerente delle disponibilità e dei movimenti sui conti esteri; comunicare tempestivamente e formalmente difficoltà di pagamento e fornire prove sostanziali; evitare di effettuare pagamenti da conti non coerenti con la documentazione fornita; valutare soluzioni preventive (richiesta di dilazione formale, accordi con l'ufficio) prima della scadenza.
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